DELEGA

Conferimento di poteri da parte di un soggetto ad un altro. In diritto amministrativo indica l’affidamento dell’ufficio da parte del titolare (p.e. ministra) a colui che è chiamato a sostituirlo (p.e. sottosegretario o direttore generale): c.d. delega di poteri. Con la delega l’organo della pubblica amministrazione non si priva dei propri poteri, ma soltanto del loro esercizio, conservando la potestà di avocazione. Alla delega non è, pertanto, assimilabile la fattispecie della concessione traslativa, in occasione della quale l’amministrazione concedente si spoglia anche dei propri poteri (salve le facoltà di direttiva e di controllo e salvo d potere, notevolmente condizionato, di revoca). In diritto processuale civile il termine indica la procura alle liti, cioè il mandato al difensore per l’assistenza e la rappresentanza in giudizio. In diritto civile per delega si intende l’atto di conferimento del potere di rappresentanza e il termine è usato correntemente come sinonimo di procura. Nell’ambito del diritto costituzionale, infine, con apposita legge di delega il Parlamento può conferire al Governo il potere di emanare decreti legislativi.

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