CONTROLLO SOCIETARIO

Tipo voce : Glossario

Con tale espressione si suole definire il fenomeno per cui un soggetto, persona fisica o ente anche societario, controlla una società, indirizzandone la gestione e le decisioni. Il rapporto di controllo, peraltro, costituisce di solito presupposto per la costituzione di un gruppo societario.
1. Nozione generale di controllo, secondo il codice civile. Nel nostro ordinamento vi è una nozione generale di controllo data dal codice civile all’art. 2359, 1° comma (nel testo modificato dell’art. 1 del d.p.r. 9.4.1991 n. 127) attraverso la definizione di società controllata. Quest’ultima viene così individuata: 1) la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) la società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) la società che trovasi sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. La prima ipotesi è quella del cosiddetto controllo “di diritto”, dato dalla maggioranza nell’assemblea ordinaria (controllo maggioritario) che approva il bilancio e nomina gli amministratori. La seconda ipotesi consiste in un controllo azionario “di fatto”, ossia i controllo minoritario reso possibile dall’assenteismo degli altri soci. La terza ipotesi è quella del cosiddetto controllo esterno, ossia quello della società che, indipendentemente da ogni controlla delle azioni o quote, si trovi sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di “particolari vincoli contrattuali”: quali, p.e., i contratti di agenzia, di commissione, di concessione che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in una condizione di dipendenza economica e ne fanno una società satellite della società preponente o concedente. Il controllo può anche essere indiretto, attuato per interposizione, fra la controllante e la controllata, di una terza società, controllata dalla prima e controllante la seconda ovvero tramite società fiduciaria o per interposta persona fisica.
2. Nozioni più ampie in leggi speciali. Sindacato di voto. Settore radiotelevisivo. In alcune leggi speciali, il legislatore ha poi dato una diversa e più ampia nozione di controllo societario al fine di individuare altre forme di controllo, come quella attuata attraverso la partecipazione a un sindacato di voto: è questo il caso della l. 10.10.1990 n. 287 sulla tutela della concorrenza e della l. 2.1.1991 n. 1 sulle società di intermediazione mobiliare, laddove si considera sussistere il controllo, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 2359 c.c., anche quando si partecipi ad un sindacato di voto che raggruppi più del 25% delle azioni ordinarie di una società (del 10% se la società è quotata in borsa), sempre che non vi sia un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci e con un maggior numero complessivo di azioni o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Altro caso è quello previsto dalla legge Mammì (l. 6.8.1990 n. 223) riguardo al concetto di influenza dominante.
3. Effetti della sussistenza di una situazione di controllo. Alla sussistenza di una situazione di controllo societario conseguono vari effetti, alcuni di ordine generale per ogni società altri specifici per talune categorie di società, come quelle bancarie o assicurative o altre ancora. Limitandoci a quelle previste in via generale nel codice civile, rileviamo in primo luogo i vincoli posti alla società controllata dall’art. 2359 bis c.c., vale a dire: a) la società controllata può acquistare o sottoscrivere azioni o quote della società controllante solo se queste sono interamente liberate e solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; b) la società controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società controllante;c) le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del divieto di cui sopra devono essere alienate entro sei mesi dall’approvazione del bilancio dal quale risultano e, se a ciò gli amministratori non provvedono, la vendita è ordinata dal tribunale su richiesta del collegio sindacale. Tali disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. La società controllante è tenuta a informare gli azionisti su una serie di fatti relativi all’andamento delle collegate e ai rapporti intrattenuti con esse. Riguardo ai rapporti, obblighi simili sussistono anche per le controllate e per le collegate. La controllante deve indicare analiticamente le partecipazioni in società controllate e collegate e deve allegare al proprio bilancio le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale delle collegate. Se raggiunge certe dimensioni, la società controllante è tenuta a redigere il bilancio consolidato (d.lg. 2.4.1991 n. 127). Altre informazioni di bilancio relative alle società controllate e collegate consistono nell’indicazione, nello stato patrimoniale, dei crediti e dei debiti (art. 2424 comma 1, C.II dell’attivo nn. 2-4 e D nn. 8-10 del passivo) e, nel conto economico, dei proventi e oneri finanziari (art. 2425 bis). Più estesa è la prescrizione dell’art. 2428, relativo alla relazione sulla gestione che deve riferire sull’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui la società ha operato “anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono inoltre risultare “i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime” oltre a informazioni sulla situazione e sul movimento delle azioni di società controllanti acquistate, vendute e possedute dalla società. Infine, va rilevato che ai sensi dell’art. 2372 c.c. i limiti alla rappresentanza in assemblea si estendono anche alle società controllate e ai loro amministratori, sindaci e dipendenti.

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