CONTRATTO A PREMIO 1
In generale è il contratto soggetto alla clausola di recesso unilaterale di cui all’art. 1373 c.c. È denominato anche contratto a termine condizionato. La clausola consiste nell’attribuire a una delle pari la facoltà di recedere dal contatto. La facoltà può essere esercitata solo finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica la facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Se per l’esercizio della facoltà di recesso è stato stipulata la prestazione di un corrispettivo, il recesso ha effetto solo dopo l’esecuzione del corrispettivo stesso.