CO-FINANCING

Tipo voce : Glossario

Termine generico relativo a qualunque tipo di operazione che riunisce in un unico “pacchetto” i fondi di un’istituzione multilaterale di sviluppo e quelli di altre categorie di operatori per il finanziamento di uno specifico progetto di investimento a favore di un paese emergente. Si tratta di un particolare tipo di project financing lanciato all’inizio degli anni Settanta dalla Banca mondiale nell’ambito dei programmi ufficiali di assistenza allo sviluppo e ripreso nel corso degli anni Ottanta, in concomitanza con la fase di maggior espansione dell’attività di credito ai paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere il concorso degli organi privati ai programmi ufficiali di sostegno finanziario. Il co-financing si perfeziona tipicamente grazie alla partecipazione di una o più delle seguenti categorie di mutuanti ad un’operazione organizzata dalla Banca mondiale: istituzioni ufficiali, quali agenzie governative, altri organismi multilaterali, regionali ecc.; istituti di credito all’esportazione; istituzioni finanziarie a carattere privato (banche commerciali, di investimento, società finanziarie ecc.). Esso trova fondamento, quindi, nella possibilità di conciliare obiettivi e criteri perseguiti da operatori assai eterogenei, e il suo successo dipende proprio dalla possibilità di mediare opportunamente i reciproci interessi, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare un controllo più rigoroso sulla destinazione dei fondi e sulla capacità di credito dei mutuatari. Sotto il profilo tecnico, si individuano due schemi operativi: il joint financing e il parallel financing. Il primo prevede che i fondi erogati congiuntamente dalla Banca Mondiale e dai suoi partners (o cofinanziatori) coprano in modo indistinto una quota dei costi del progetto finanziato; nel secondo, invece, ciascuno stabilisce a monte le parti del progetto o le liste di beni che intende finanziare. In entrambi i tipi di co-financing, comunque, il mutuatario stipula contratti separati con i diversi cofinanziatori, negoziando per ciascuno di essi termini e condizioni secondo i criteri normalmente vigenti. Il collegamento dei crediti così concessi si realizza mediante apposite clausole accessorie con cui i contraenti definiscono i reciproci interessi e le funzioni da svolgere per tutto l’arco di vita del prestito. Tali impegni si concretizzano nei seguenti elementi contrattuali: clausola di insolvenza incrociata (cross-default clause), che stabilisce, in caso di accertata insolvenza del mutuatario, una relazione diretta tra il prestito del cofinanziatore e quello della Banca Mondiale, attenuando con ciò il rischio di credito; clausola di controllo incrociato (cross-reference clause), grazie a cui la Banca Mondiale, attraverso la propria opera di gestione dell’operazione ed in virtù della propria expertise, garantisce ad ogni cofinanziatore il monitoraggio continuo delle condizioni economiche e finanziarie del mutuatario e dello stato di avanzamento del progetto; impegno formale allo scambio di informazioni concernenti la situazione economica e finanziaria del mutuatario e assunzione di precisi compiti amministrativi da parte dei partecipanti. La struttura tecnica del co-financing consente quindi notevoli vantaggi alle parti in causa: i paesi beneficiari ottengono flussi di capitali aggiuntivi e a condizioni più favorevoli rispetto a quelli ottenibili sul mercato in condizioni normali; la Banca Mondiale realizza la possibilità di estendere i propri programmi di sviluppo, massimizzando gli apporti esterni; i cofinanziatori, infine, sfruttano una proficua opportunità di ampliare il volume dei propri impieghi senza pregiudicare la struttura dei rischi, grazie alle garanzie offerte dalla Banca Mondiale. Nonostante la sua apparente appetibilità, il co-financing non ha avuto l’impatto auspicato e le iniziative promosse hanno conosciuto uno sviluppo piuttosto limitato, inducendo la Banca Mondiale a studiare alcuni strumenti innovativi e ad attivare una parallela campagna di marketing presso gli enti finanziari privati.

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