CLUB DEGLI ARBITRAGGI
Tipo voce : Glossario
Accordo tra otto paesi aderenti all’UEP stipulato il 18.5.1953, al quale l’Italia aderì nel 1955, che si proponeva di realizzare il ritorno alla convertibilità, favorendo la ripresa delle operazioni di arbitraggio fra le valute dei paesi partecipanti. Inizialmente gli arbitraggi furono limitati alle operazioni a pronti, successivamente furono estesi alle contrattazioni con scadenza inferiore ai 6 mesi. L’accordo rendeva possibile la compensazione giornaliera di un gran numero di operazioni effettuate sul mercato dei cambi, a corsi contenuti nei limiti di oscillazione stabiliti per ogni paese. Il regolamento dei saldi mensili di ogni Stato veniva effettuato verso i singoli istituti di emissione al cambio fisso. L’introduzione delle operazioni a termine permise di effettuare acquisti e vendite di cambi “a scadenza” o “a consegna” e ottenere, quindi, la copertura del rischio di cambio. Il club degli arbitraggi istituì una forma di compensazione valutaria mensile tra i saldi attivi e passivi degli stati aderenti e consentì la convertibilità interna delle valute dei membri. L’Accordo monetario europeo nel 1959 ha sostituito l’EPU.
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