CARTE DI CREDITO, DI PAGAMENTO E DOCUMENTI CHE ABILITANO AL PRELIEVO DEL DENARO CONTANTE, DISPOSIZIONI PENALI

Tipo voce : Glossario

L’art. 12 del d.l. 3.5.1991 n. 143, convertito con modifiche dalla l. 5.7.1991 n. 197, prevede il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di analogo documento abilitato al prelievo di denaro contante. È sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire seicentomila a lire tremilioni, chiunque, non essendone titolare, utilizzi, falsifichi o alteri, al fine di trarne profitto per sé o per altri, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi. La fattispecie, altresì, incrimina con la stessa misura di pena chiunque “possieda, ceda, o acquisisca carte di credito o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, oltre che ordini di pagamento prodotti con essi”.

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