CARTE DI CREDITO, DI PAGAMENTO E DOCUMENTI CHE ABILITANO AL PRELIEVO DEL DENARO CONTANTE, DISPOSIZIONI PENALI

L’art. 12 del d.l. 3.5.1991 n. 143, convertito con modifiche dalla l. 5.7.1991 n. 197, prevede il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di analogo documento abilitato al prelievo di denaro contante. È sanzionato con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire seicentomila a lire tremilioni, chiunque, non essendone titolare, utilizzi, falsifichi o alteri, al fine di trarne profitto per sé o per altri, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi. La fattispecie, altresì, incrimina con la stessa misura di pena chiunque “possieda, ceda, o acquisisca carte di credito o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, oltre che ordini di pagamento prodotti con essi”.

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