CAPACITÀ ALL'ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE
Idoneità del soggetto a compiere quelle attività economiche che, ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c., permettono di qualificarlo come un imprenditore commerciale. Tenuto conto del peculiare rischio insito nell’esercizio dell’impresa e degli obblighi che gravano sull’imprenditore, il legislatore, ispirandosi a criteri di estrema prudenza, ha ritenuto opportuno, in generale, di impedire all’incapace di iniziare un’attività particolarmente aleatoria quale è quella commerciale; e ha disposto, quindi, che in nome e per conto dello stesso non si possa né costituire ex novo un’impresa, né precedersi all’acquisto a titolo oneroso di un’azienda già esistente, mentre ha permesso che possa essere continuato l’esercizio dell’impresa, allorché l’azienda pervenga a titolo gratuito per successione o donazione nel patrimonio dell’incapace. In quest’ultimo caso, però, ha predisposto una serie di cautele onde impedire, per quanto possibile, che l’incapace subisca un pregiudizio dalla gestione dell’impresa da parte del suo rappresentante legale. Conseguentemente l’art. 320 c.c. stabilisce che l’esercizio dell’impresa commerciale non può essere continuato dai genitori esercenti la potestà se non con l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare, che, peraltro, può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sull’istanza. Principi, codesti, che a norma dell’art. 371 c.c. valgono anche con riferimento al minore non emancipato soggetto a tutela e all’interdetto. L’art. 397, poi, consente al minore emancipato di esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore, previa autorizzazione (revocabile) da parte del tribunale, sentito il parere del giudice tutelare e del curatore. L’emancipato così autorizzato può compiere da solo anche gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa, tranne la donazione, e può iniziare ex novo un’attività imprenditoriale oltre che partecipare a società anche di nuova costituzione. Infine, per quanto concerne gli inabilitati, gli stessi possono soltanto continuare l’esercizio dell’impresa se autorizzati dal tribunale su parere del giudice tutelare, ma l’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. Va ricordato da ultimo, che la legge penale prevede per determinati reati la pena accessoria consistente nell’interdizione dall’esercizio di qualsiasi attività commerciale. Questa pena accessoria si applica, in particolare, a chi, essendo stato dichiarato fallito, sia stato condannato per un fatto previsto come reato dagli artt. 216 e ss. l. fall.