CAPACITÀ A SUCCEDERE
Particolare aspetto della capacità giuridica, che si sostanzia nella idoneità ad acquistare l’eredità. Sono capaci tutti coloro che sono nati (e tuttora in vita) o concepiti al momento dell’apertura della successione (salvo prova contraria, si presume concepito chi è nato entro i trecento giorni da tale momento). Nell’ambito della successione testamentaria il legislatore opera un ulteriore allargamento della capacità di succedere, estendendola anche ai figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (art. 462 c.c.). Nessun dubbio sussiste sulla capacità di succedere per testamento delle persone giuridiche, le quali (art. 17 c.c.), peraltro, devono necessariamente accettare con beneficio d’inventario e munirsi della prescritta autorizzazione governativa (non richiesta per le società). Possono essere chiamati alla successione anche enti non riconosciuti, che già esistono, o che devono essere costituiti con le modalità indicate dal testatore, ma la disposizione non ha efficacia se, entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile, non è fatta l’istanza per ottenere il riconoscimento (art. 600 comma 1 c.c.). Per la distinzione tra incapacità ed indegnità a succedere v. indegnità.