CANONE

Prestazione, in denaro o in natura, a cui è tenuto un soggetto per il godimento di un bene appartenente ad altri. Nell’enfiteusi, il canone indica la prestazione periodica, consistente in una somma di denaro ovvero in una quantità fissa di prodotti, che l’enfiteuta, anche in caso di insolita sterilità del fondo o di perdita dei frutti, deve corrispondere al concedente; se a determinati fini costituisce un frutto civile, esso ha l’essenziale natura di onere reale e, pertanto, inerisce al fondo gravato e si trasferisce col possesso e col godimento dello stesso dal vecchio al nuovo utilista (canone enfiteutico). Nell’affitto di fondi rustici, in base alla legislazione speciale vigente in materia, indica il corrispettivo, altre volte denominato fitto, dovuto al locatore dall’affittuario (canone di affitto), che, se prima poteva consistere anche in una quota o in una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo, va ora determinato e corrisposto in denaro (art. 1 l. 11.2.1971 n. 11). Nell’accezione comune indica in particolare laprestazione denominata dal codice civile “corrispettivo” della locazione (art. 1587 c.c.), che costituisce una delle obbligazioni principali a carico del conduttore o del subconduttore di un immobile urbano o anche di un bene mobile. Esso è normalmente convenuto in denaro, ma può essere anche stabilito in cose diverse, come da esplicito riferimento della legislazione vincolistica relativa ai beni immobili. Per i fondi rustici l’art. 1639 c.c. prevede la possibilità di corrispondere il canone anche con una quota ovvero con una quantità fissa o variabile dei frutti del fondo locato. La legislazione speciale su contratti agrari (da ultimo: art. 1 l. 10.12.1973 n. 814) prescrive però che nell’affitto dei fondi rustici il canone è determinato e corrisposto in denaro.

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