CANCELLAZIONE
Dichiarazione diretta ad eliminare o a mutare il contenuto di una scrittura. Può presentare aspetti nettamente differenti tra di loro: oltre alla cancellazione a carattere correttivo, come quella effettuata nella formazione degli atti, vi è la cancellazione a carattere sanzionatorio, diretta a sopprimere frasi ingiuriose o documenti falsi, e quella a carattere ricostruttivo. Quest’ultima assume particolare importanza nel regime generale della pubblicità, ed è volta a rendere nota, con una nuova scrittura, una variazione nella situazione giuridica espressa da una precedente scrittura. Cancellazioni ricostruttive sono quelle di scritture nei pubblici registri, quali la cancellazione dell’ipoteca, della società, del pignoramento avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati. La cancellazione dell’ ipoteca viene eseguita o per effetto dell’estinzione di un credito da essa garantito o, indipendentemente da tale estinzione, per rinuncia del creditore alla garanzia, o per ordine del giudice, e dà luogo all’estinzione dell’ipoteca stessa. La cancellazione della società dal registro delle imprese deve essere richiesta, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, dal liquidatore e, solo dopo la cancellazione, i creditori non soddisfatti, ricorrendo determinate condizioni, possono far valere i loro crediti nei confronti del socio del liquidatore. Può avvenire anche d’ufficio, su ordine del giudice, se un’iscrizione è effettuata senza che esistano i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione della società. La cancellazione del pignoramento è disposta dal giudice con ordinanza, dopo il trasferimento del bene espropriato o quando il pignoramento diviene inef- ficace per il decorso del termine previsto dalla legge e vi provvede il conservatore dei registri immobiliari.