CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO (Enciclopedia)

La Camera di conciliazione e arbitrato è stata istituita presso la Consob dal D.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179. La Camera è chiamata ad amministrare lo svolgimento di arbitrati e conciliazioni, per dirimere controversie tra investitori non professionali e intermediari finanziari per la violazione, da parte di questi, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il regolamento di attuazione del decreto, è stato adottato con delibera della Consob n. 16763 il 29 dicembre 2008 (pubblicata sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2009). Esso definisce l’organizzazione della Camera, le modalità di nomina dei componenti dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri ed i requisiti di cui devono essere in possesso, nonché le funzioni attribuite, i procedimenti di conciliazione ed arbitrato e le norme disciplinanti l’operatività della stessa. Bisogna sottolineare però, che le norme finali del regolamento subordinano la piena operatività della Camera e le relative procedure, all’emanazione da parte della Consob, di apposite delibere contenenti disposizioni di natura transitoria, disciplinanti le fasi di avvio dell’operatività della Camera e di inizio delle procedure da essa amministrate. Il regolamento, prevede un organo collegiale, composto da cinque membri, di cui un presidente, dotati di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. I requisiti di professionalità applicabili ai componenti della camera sono elencati nel DM n.222 del 23 luglio 2004. Pertanto, possono essere membri della Camera: (a) i professori universitari di ruolo in discipline economiche o giuridiche oppure dirigenti dello Stato o Autorità indipendenti con almeno vent’anni di anzianità di servizio, (b) avvocati o dottori commercialisti iscritti ai propri albi professionali da almeno dodici anni, (c) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio, ovvero (d) magistrati ordinari e amministrativi in quiescenza o con almeno dodici anni o sei anni di anzianità di servizio, rispettivamente. Dei cinque membri, tre sono designati dalla Consob, uno dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative e uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). Le cariche hanno una durata di sette anni, senza possibilità di riconferma.Secondo quanto disposto dall’art.4 del regolamento Consob, la Camera si limita ad amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi, e non interviene, nel corso della procedura, nel merito delle controversie. Ha, dunque, solo funzione "amministrativa" all’interno dei procedimenti di conciliazione e arbitrato. Essa svolge, infatti, una serie di funzioni collegate alla gestione dei procedimenti arbitrali e conciliativi, tra cui, la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri; la promozione dei servizi di arbitrato e conciliazione. Le competenze della Camera sono limitate sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Secondo il primo limite, rientrano nella competenza della Camera le controversie tra investitori non professionali e gli intermediari. Non possono, pertanto, accedere alle procedure di conciliazione e arbitrato amministrate dalla Camera le controparti qualificate (ossia quei soggetti che operano professionalmente sul mercato di capitali, quali ad esempio le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni) e i clienti professionali. Rientrano in quest'ultima categoria i soggetti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e le competenze, necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che si assumono. Per quel che riguarda le limitazioni sotto il profilo oggettivo, l'ambito di operatività della Camera è limitato alla risoluzione delle controversie insorte tra investitori e intermediari "per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza". Quindi, si può ricorrere alla Camera, per controversie che derivino da responsabilità contrattuale (con l'esclusione di quelle relative a responsabilità precontrattuale), o extracontrattuale, e violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Il D.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 e il Regolamento Consob non fanno riferimento alla violazione di obblighi di "diligenza" ma solo alla violazione di obblighi di informazione. Le controversie che possono essere devolute alla competenza della Camera, quindi, non comprendono tutte le controversie nascenti dalla violazione dei criteri generali di comportamento sanciti all'articolo 21 del D.lgs. 58/1998. Si ritiene che l'obbligo d'informazione costituisca una specificazione dell'obbligo di diligenza e che, pertanto, non rientrino nella competenza della Camera le controversie che riguardino l'adempimento di altri obblighi di diligenza diversi da quelli informativi. La Camera non è dotata di personalità giuridica, essendo istituita presso un'autorità indipendente, e deve avvalersi delle strutture finanziarie messe a disposizione dalla Consob per il proprio funzionamento, nonché per la gestione delle procedure di conciliazione e di arbitrato. La Camera, svolge essenzialmente funzioni di segreteria e di verifica della regolarità formale degli atti depositati presso la stessa per l'attivazione dei procedimenti. Essa garantisce che le procedure si svolgano in maniera corretta, senza entrare nel merito delle controversie, valutando solo gli elementi di regolarità formale delle istanze depositate. Per evitare un'eventuale commistione di funzioni tra la Camera e la Consob, tra cui intercorre un rapporto di dipendenza funzionale, il Regolamento contiene alcune norme volte a salvaguardare la posizione dell'intermediario che partecipi ai procedimenti nei confronti della Consob. 

Bibliografia
Fioruzzi P. M., Mamone M.G. (2009), Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob: un nuovo strumento di protezione per i risparmiatori, Avvocati 24, 30 Marzo

Redattore: Bianca GIANNINI
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