CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Le Camere di commercio sono in Italia enti pubblici non territoriali, forniti di personalità giuridica,destinati a rappresentare gli interessi delle attività economiche delle rispettive province, promuoverne il coordinamento e lo sviluppo, in armonia con il superiore interesse della collettività nazionale. Si tratta di enti autonomi in quanto dotati della potestà di disciplinare l’organizzazione interna e le funzioni amministrative rientranti nella loro competenza (è fatto salvo, generalmente, l’intervento ministeriale di approvazione); autarchici in quanto legittimati ad emanare atti amministrativi aventi la medesima efficacia di quelli dello Stato; non economici in quanto non esercenti attività imprenditoriale volta al conseguimento di utili, ma diretti ad esercitare attività ai fini generali, per lo sviluppo dell’economia e l’assistenza delle categorie economiche. Dopo una complessa evoluzione iniziata nel 1862, la prima disciplina organica, in parte ancor oggi vigente, è avvenuta con il r.d. 20.9.1934 n. 2011 (TU delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell’economia corporativa). Il d.lg. 21.9.1944 n. 315 dispone la ricostituzione, in ogni capoluogo di provincia, di Camere di commercio, industria e agricoltura e di Uffici Provinciali dell’Industria e del Commercio-UPIC, in sostituzione rispettivamente dei consigli e degli uffici dell’economia. L’art. 64 del d.p.r. 24.7.1977 n. 616, nel completare l’ordinamento regionale attraverso il trasferimento o la delega di funzioni amministrative, modifica il ruolo delle Camere, sottraendo loro le funzioni relative alle materie trasferite o delegate alle Regioni. Questi compiti, inerenti in particolare all’agricoltura e all’artigianato, però permangono in capo alle Camere sino a diversa disciplina regionale.
1. Compiti. Oltre a quelli amministrativi, alle Camere di commercio sono attribuiti compiti di pubblicità, certificazione, promozione e ricerca economica. Occorre menzionare in primo luogo la tenuta del registro delle ditte o (anagrafe economica): qualunque soggetto eserciti, individualmente o in forma societaria, attività industriale, commerciale o agricola, qualunque venditore ambulante ed esercente commercio temporaneo, ha l’obbligo di farne denuncia alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’impresa. Rientrano nella funzione di pubblicità, oltre l’iscrizione nel registro delle ditte, l’iscrizione nei ruoli dei periti e degli esperti, l’iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, dei mediatori marittimi, degli agenti e rappresentanti di commercio. Seguono, quindi, le funzioni di accertare e raccogliere periodicamente gli usi e le consuetudini commerciali, di pubblicare ufficialmente i bollettini (elenchi di protesti bancari), di vigilare sugli organismi operanti in provincia e sugli istituti quali le borse merci, le borse valori, i magazzini generali; di coordinare la totalità degli interessi economici della provincia e dei singoli settori; di dare impulso al miglioramento socio-economico della provincia e di rappresentare gli interessi economici di quest’ultima, anche partecipando ad aziende ed enti, quali p.e. quelli fieristici e quelle di servizi di settore.
2. Organi. Organi principali delle Camere di commercio sono la Giunta e il Presidente. La prima è composta da almeno sei membri di cui uno designato dai commercianti, uno dagli industriali, uno dagli agricoltori, due dai lavoratori autonomi di cui un rappresentante degli artigiani e uno degli imprenditori agricoli diretti (a cui si aggiunge, nei casi di Camere di commercio delle province litoranee, un rappresentante della categoria marittima) e un rappresentante dei lavoratori dipendenti. La l. 1560/ 1956 ha consentito l’integrazione della Giunta con altri membri, qualora portatori di interessi economici particolarmente rilevanti nell’ambito della provincia. Tutti i membri della Giunta sono nominati dal Prefetto con l’approvazione del Ministro delle attività produttive, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria. La Giunta esercita oggi funzioni eminentemente amministrative: predisposizione del bilancio, adozione dei provvedimenti relativi a costituzione di aziende speciali, gestione servizi, partecipazioni ad aziende e a consorzi di enti pubblici. Delibera, inoltre, in ordine a tutti gli atti di competenza camerale che non spettino al Presidente. Da ultimo, essa promuove iniziative ed esprime pareri nell’ambito delle materie socio-economiche. Il Presidente è nominato con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa con il Presidente della Giunta regionale. A differenza dei membri della Giunta, il Presidente non deve essere scelto necessariamente tra le categorie economiche interessate, ma semplicemente tra operatori economici o tra persone che si siano distinte nell’ambito sociale ed economico della provincia. Egli ha la rappresentanza legale della Camera di commercio, convoca la Giunta, stabilisce l’ordine del giorno delle sedute ed esegue le deliberazioni. Altri organi delle Camere di commercio sono il Collegio dei revisori, nella veste di organo di controllo; le consulte economiche e le commissioni speciali permanenti, con funzioni consultive nei confronti della Giunta; il Segretario generale, direttore degli uffici camerali, competente a sovrintendere al funzionamento dei servizi e a verbalizzare le sedute della Giunta. La Camera di commercio è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle attività produttive, che ne approva i principali atti amministrativi ed in particolare quelli di alta amministrazione.
3. Modifiche introdotte dalla legge 1993/580. Con la legge 29.12.1993 n. 580 la disciplina normativa delle Camere di Commercio ha subito rilevanti modifiche. Confermata la natura di ente di diritto pubblico, la legge ha introdotto numerose innovazioni vuoi sul piano delle competenze, vuoi su quello degli organi, vuoi su quello dell’organizzazione interna di tale entità. Per quanto riguarda il profilo delle competenze, dopo aver riconfermato le funzioni precedentemente attribuite, la nuova normativa prevede che alle Camere di Commercio spetti: a) predisporre contratti-tipo nel rapporto tra imprese (e loro associazioni) e consumatori (e loro associazioni); b) promuovere controlli sulla presenza di clausole inique nei contratti. c) formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello stato, alla regione, agli enti locali, su questioni che interessano le imprese. d) costituirsi parte civile nei giudizi relativi a delitti contro l’economia pubblica; e) promuovere l’azione per la repressione delle violazioni alla libera concorrenza, ex art. 2061 c.c.; f) istituire l’ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2128 c.c., cui è preposto un “conservatore” nominato dalla Giunta camerale nella persona del segretario generale o di un dirigente e sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Per quanto concerne gli organi camerali la legge 580/93 introduce, accanto alla Giunta e al suo Presidente, il Consiglio, costituito da 20 a 30 membri scelti tra i rappresentanti di almeno nove settori, su designazione delle organizzazioni di categoria rappresentative (negli statuti può essere prevista l’elezione diretta dei rappresentanti delle categorie produttive che andranno a comporre il Consiglio). La Giunta è ora composta da un numero di membri che varia da 5 a 10, con una presenza obbligatoria di rappresentanti di industria, commercio, artigianato e agricoltura. Essa ha attribuiti di fatto i poteri gestionali dell’ente. Ogni Camera di Commercio elabora ed approva un proprio statuto che deve disciplinare: l’ordinamento della Camera; le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; la composizione degli organi per quanto non disciplinato dalla legge (p.e. ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei settori): una autonomia di tal fatta dovrebbe consentire ampia autonomia organizzativa e di funzionamento. La vigilanza sulle Camere di Commercio compete al Ministero delle attività produttive. Le delibere su bilanci preventivi e consuntivi, di dotazione complessiva di personale, di costituzione di aziende speciali, di variazioni di bilancio sono trasmesse al ministro delle attività produttive, a quello dell’economia e delle finanze e alla regione; dopo 60 giorni dalla ricezione della delibera si configura il silenzio assenso. La generalizzazione di tale principio dovrebbe consentire una maggiore snellezza decisionale ed una più accentuata rapidità di intervento. In prima lettura il controllo ministeriale è di legittimità (annullamento della delibera) e di merito (rinvio alla Camera per il riesame); in seconda lettura è solo di legittimità.
4. Nuova operatività. Attualmente i più importanti campi di intervento delle Camere di Commercio, Industria, artigianato ed agricoltura, sono quelli dell’internazionalizzazione, della formazione e della informazione, dell’innovazione tecnologica, del supporto al trasferimento del know-how, della certificazione di qualità, dell’arbitrato e dello sviluppo di servizi avanzati alle imprese, specialmente piccole e medie. Per raggiungere questi obiettivi le Camere di Commercio possono realizzare e gestire direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale, partecipare a enti, associazioni, consorzi o società e costituire aziende speciali al fine di erogare e gestire servizi speci- fici con modalità particolarmente efficaci. Una delle attività peculiari delle Camere di Commercio è costituita dal Registro delle imprese, che per effetto della l. 29.12.1993 n. 580, ha sostituito il “Registro delle ditte” e rende unica la funzione di “anagrafe” delle imprese, fi- no a oggi condivisa dalle stesse Camere con le cancellerie commerciali dei Tribunali. Come per gli stessi cittadini, “l’anagrafe” delle imprese rappresenta uno strumento di riconoscibilità, di trasparenza e di governo. Il supporto operativo della rete informatica della partecipata Cerved spa (http://www.cerved.com/xportal/ home.jsp), infatti, rende, già dal 1974, i dati di ogni Camera di Commercio disponibili in tempo reale su tutto il territorio nazionale e in un mercato che tende sempre di più a essere una rete, il sistema delle Camere di Commercio è a sua volta una rete che collega imprese, mercati, pubbliche amministrazioni, in un flusso continuo di informazioni. Il sistema camerale italiano è composto da una rete di 102 Camere di Commercio articolate su base provinciale, 19 Regionali e 18 Centri estero, una Unioncamere nazionale e numerose agenzie specializzate nazionali.