CAMERA ARBITRALE
Le Camere arbitrali sono istituzioni camerali previste dal r.d.l. 8.5.1924 n. 750, a norma del quale le Camere di commercio sono legittimate a costituire e regolare il funzionamento di arbitrati permanenti al fine di risolvere le controversie nascenti in materia di industria e commercio. La l. 18.4.1926 n. 731, istitutiva del Consiglio provinciale dell’economia, abrogando il r.d.l. 1924/750, ha fatto sì che le camere arbitrali sono oggi ad un servizio facoltativo di cui i terzi, specie gli imprenditori, possono volontariamente valersi. Rilevante, a questo proposito è stata la Convenzione di Ginevra del 21.4.1961 sull’arbitrato commerciale internazionale, resa esecutiva in Italia con la l. 10.5.1970 n. 418. La Convenzione ha previsto che le parti possano decidere di devolvere la risoluzione delle loro controversie ad una istituzione permanente di arbitrato o ad arbitri scelti ad hoc. Ogni qual volta vi sia istanza di una parte in tal senso, non vi sia accordo tra le parti, vi sia accordo sulla soluzione arbitrale ma non sulla designazione della istituzione, è competenza del Presidente della Camera di commercio decidere in ordine all’arbitrato. L’art. 2.4 lett. a) della l. 29.12.1993 n. 580 sul riordinamento delle Camere di Commercio prevede che queste possono “promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori”.