CAMBIAVALUTE

Operatore abilitato alla compravendita a pronti di monete, biglietti di banca e biglietti di Stato esteri, ovvero abilitato a compiere le operazioni in cambi di cui all’art. 3.5 del d.p.r. 31.3.1988 n.148 (TU delle norme in materia valutaria), con l’esclusione di quelle a termine o con opzione. Fino al 1999 le operazioni in cambi ricadevano nella normativa valutaria del d.p.r. 1988/148, art. 4, commi 4, 5 e 6 ed erano svolte, oltre che dalle banche (come servizio accessorio inquadrabile nella generica previsione dell’art. 2195 n.2 c.c. dell’ “attività intermediaria nella circolazione dei beni”), anche da centri di raccolta, ovvero da speciali esercizi commerciali, i cambiavalute, soggetti a iscrizione nel registro delle imprese (ex art. 2195 c.c.) e a un’autorizzazione a operare a pronti in cambi della Banca d’Italia. L’autorizzazione faceva nascere un rapporto fiduciario che presupponeva un’adeguata e seria organizzazione e l’osservanza delle istruzioni della Banca d’Italia. L’art. 35 del d.lg. 4.8.1999 n. 342 ha modificato questo regime introducendo nell’art. 155 TUBC un 5° comma e abrogando i commi 4, 5 e 6 dell’art. 4 d.p.r. 1988/148. Il Regolamento di applicazione del 5° comma dell’art. 155 TUBC sono emanate con decreto ministeriale (vige attualmente il d.m. Tesoro 31.7.2001 n. 372). Le altre istruzioni regolamentari sono state diffuse dall’UIC con provvedimento 21.12.2001, pubblicato in GU n.22 del 26.1.2002. I cambiavalute già autorizzati dalla Banca d’Italia alla data di entrata in vigore del Regolamento sono stati iscritti d’ufficio, salvo l’obbligo di attestare la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione e l’esercizio dell’attività. Col d.lg. 4.8.1999 n. 342 il mestiere di cambiavalute passa dal regime delle norme valutarie a quello degli intermediari finanziari e l’esercizio della vigilanza è formalmente trasferito dalla Banca d’Italia all’UIC. Il nuovo comma 5 dell’art. 155 TUBC prescrive che i soggetti che esercitano, costituiti in qualunque forma giuridica e anche stagionalmente, l’attività di cambiavalute sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1 tenuto dall’UIC. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6 (informazioni e verifiche prima dell’iscrizione nell’elenco), 108 109 (con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità) e 111 (cancellazione dall’elenco). L’iscrizione nella sezione presuppone l’esercizio professionale dell’attività (che deve essere espressamente dichiarato e comprovato nella domanda di iscrizione nell’elenco) e non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Al cambiavalute è espressamente vietato ai soggetti in questione effettuare operazioni riconducibili ad attività riservate ad altri intermediari (a pena di incorrere nel reato di abusivismo finanziario). Non costituisce esercizio in via professionale dell’attività di cambiavalute il compimento occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (art. 1, comma 2 del Regolamento).

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×