CAMBIALIZZAZIONE DEL CREDITO
Procedimento a cui le banche ricorrono nel caso di insolvenza di un affidato. Al fine di recuperare il credito erogato le banche predispongono un piano di rimborso e richiedono all’affidato la firma di una serie di cambiali (c.d. di smobilizzo) con scadenze e di importo concordemente definiti. Non sono interpretabili come strumenti di cambializzazione del credito i c.d. effetti di recupero, cambiali in bianco di norma fatte firmare al cliente affidato nella forma dell’apertura di credito in conto corrente o in altre forme tecniche. Tali effetti hanno solo un ruolo di rafforzare le garanzie e di generica maggior tutela del buon fine dell’operazione, essendo titoli esecutivi, che consentono, con la notifica del precetto, di dare inizio all’azione esecutiva.