CAMBIALE RINNOVATA

Cambiale che ne sostituisce un’altra precedente, cui corrisponde in tutto salvo che per la data di scadenza, che è successiva. Il rinnovo della cambiale può essere pattuito già al momento della emissione del primo titolo: in questo modo il debitore acquista la facoltà di richiedere, alla scadenza, il rinnovo. Il patto di rinnovo per la sua natura extracartolare può essere opposto solo al prenditore e non anche ai giratari. Il rinnovo della cambiale non costituisce una novazione della obbligazione precedente, ma consiste in una semplice proroga del termine di pagamento.

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