CAMBIALE AGRARIA
Titolo di credito rilasciato in connessione con operazioni di credito attinenti all’esercizio dell’azienda agricola o al suo miglioramento, equiparato dall’art. 7 l. 5.7.1928 n. 1760 alla cambiale ordinaria. Nel titolo debbono essere indicati lo scopo del prestito, il terreno agricolo per il quale è concesso o il luogo in cui si trovano depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare, da conservare o in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare e le garanzie dalle quali il prestito è assistito. Se la somma cambiaria non supera le lire 100.000 (l. 5.12.1949 n. 918) la sottoscrizione del debitore può essere sostituita dal suo crocesegno, con la dichiarazione di non saper scrivere o non poter firmare per impedimento fisico. Nonostante l’equiparazione legislativa espressa alla cambiale ordinaria, si discute circa la natura giuridica della cambiale agraria: la ragione di dubbio è costituita dalla prescritta indicazione, tra i requisiti del titolo, dello scopo del prestito, mentre, nella cambiale che è un titolo astratto (v. titolo di credito), non si fa menzione del rapporto fondamentale. La cambiale agraria è equiparata a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria (art.43 TUBC). La connessione tra la cambiale agraria e la garanzia sui frutti del fondo pone il problema se il trasferimento del titolo comporta anche il trasferimento della garanzia. Prevale in dottrina la soluzione affermativa, in considerazione sia delle espresse indicazioni che, per legge, la cambiale deve contenere, sia della ragione pratica costituita dalla difficoltà di far circolare il titolo ove il privilegio non assista il credito cartolare. La cambiale agraria priva di una delle indicazioni prescritte non produce gli effetti particolari previsti dalla legge. È discusso se possa però valere come cambiale ordinaria, ove di questa abbia i requisiti.