CAMBIALE
Titolo di credito all’ordine trasferibile mediante girata, regolati dal r.d. 14.12.1933 n. 1669 che riunisce la disciplina sulla cambiale in senso proprio (tratta nell’uso commerciale) e sul vaglia cambiario, conosciuto come cambiale o pagherò cambiario. Le norme sui protesti delle cambiali (e degli assegni bancari) sono state modificate dalla l. 12.6.1973 n. 349. La tratta contiene da parte del sottoscrittore (traente) un ordine incondizionato rivolto a una persona designata (trattario) di pagare una certa somma alla scadenza a un terzo (prenditore, o beneficiario). La cambiale o pagherò contiene invece la promessa incondizionata del sottoscrittore (emittente) di pagare a un terzo (detto anch’esso prenditore, o beneficiario) una certa somma alla scadenza. Entrambe possono contenere la dichiarazione di avallo. Mentre nel pagherò cambiario l’emittente si obbliga direttamente, nella cambiale tratta il traente ordina a un terzo (trattario) di pagare e questo diventa obbligato cambiario se accetta (accettazione), se appone cioè sulla faccia anteriore del titolo la clausola per accettazione (o altra equipollente) seguita dalla sottoscrizione. Nel caso che il trattario non accetti, o non provveda al pagamento,può intervenire un altro soggetto che “al bisogno” accetti o paghi in sua vece, così come il traente, l’avallante e il girante possono indicare una persona che accetti “al bisogno”. Nel commercio è frequente l’ “accettazione per conto terzi” eseguita da una banca, direttamente o tramite corrispondente, su ordine di un cliente (v.credito documentario). Sotto l’aspetto cartolare la cambiale è un documento, munito di bollo proporzionale alla somma indicata, che contiene una dichiarazione (cioè l’ordine o la promessa di pagare) la quale può essere redatta in lingua italiana o straniera. Al riguardo la legge richiede che la denominazione di cambiale e le altre dichiarazioni siano espresse nella stessa lingua. Sul titolo devono risultare la denominazione di cambiale, l’ordine o la promessa di pagare una somma determinata, il nome del beneficiario, la data di emissione, il nome del trattario (nella tratta), la sottoscrizione autografa del traente o dell’emittente. Nella cambiale, di solito, è indicato il giorno della scadenza, ma questa può essere anche a vista o “a certo tempo vista” o “a certo tempo data”. La cambiale è “a vista” quando è pagabile al momento della sua presentazione (che deve avvenire entro un anno dalla sua emissione, salvo diverso patto); è “a certo tempo vista” se è pagabile trascorso un determinato periodo di tempo dal momento della sua accettazione o (se rifiutata) dal protesto; è “a certo tempo data” se è pagabile trascorso un determinato periodo di tempo dalla data della sua emissione. Se non è indicato il luogo del pagamento, questo coincide con il luogo di emissione e con il domicilio dell’emittente o con il luogo indicato accanto al nome del trattario e con il suo domicilio; si dice invece che la cambiale è domiciliata quando è pagabile presso il domicilio di un terzo che non sia l’obbligato principale; se infine manca il luogo di emissione, viene preso in considerazione il luogo indicato accanto al nome dell’emittente o del traente. Nelle cambiali scadenti a vista o a certo tempo vista può essere apposta la c.d. clausola di interessi, dei quali deve essere indicato il tasso. La cambiale si dice in bianco quando, a parte la sottoscrizione che non può mai mancare, è priva di alcuna o di tutte le indicazioni sopra elencate; in tal caso deve essere completata, in tutti i suoi elementi, al momento della presentazione per il pagamento e comunque dev’essere riempita, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno della sua emissione nei termini previsti dall’accordo di riempimento (in mancanza di accordo la cambiale priva di uno o più dei suoi requisiti è nulla). La circolazione della cambiale avviene mediantegirata, che consiste in un ordine di pagare a un terzo, apposta sulla facciata posteriore della cambiale o su un foglio ad essa attaccato (foglio di prolungamento o allungamento), mediante sottoscrizione del girante. Si ha girata in bianco quando il girante appone solo la sua firma senza indicare il giratario. Chi sottoscrive una cambiale dà vita a un’obbligazione cambiaria che sottostà ai principi propri di qualsiasi altro titolo di credito e che si estingue col pagamento. In uno stesso titolo possono trovarsi più obbligazioni cambiarie, dato che possono coesistere obbligati diretti (emittente, accettante e loro garanti) e obbligati di regresso (traente, giranti e loro garanti). Il pagamento della cambiale deve essere chiesto dal portatore legittimo del titolo nel giorno della scadenza e, se questo è festivo, in uno dei due giorni feriali successivi, ma può essere chiesto anche prima della scadenza nel caso di fallimento del debitore cambiario. Al momento della scadenza l’effetto può essere rinnovato (cioè sostituito con un nuovo, con l’accordo del creditore o del debitore; v. cambiale rinnovata) ovvero il creditore può consentire a una proroga nel pagamento. Il mancato pagamento deve essere accertato mediante protesto, che è necessario per esercitare l’azione di regresso, e in tal caso la cambiale si dice “con spese”, mentre, se il traente appone la clausola “senza protesto” o “senza spese”, il protesto non è necessario. Per il recupero del suo credito il portatore legittimo della cambiale può esperire l’azione cambiaria diretta o l’azione cambiaria di regresso o esercitare l’azione causale, che è quella fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla circolazione della cambiale e che, pertanto, può essere esercitata soltanto fra le parti immediate del rapporto (p.e. tra emittente e primo prenditore del titolo). In caso di perdita, distruzione o furto, può farsi luogo alla procedura di ammortamento dei titoli). La cambiale può essere presentata all’incasso presso una banca, la quale provvederà ad accreditarne al cliente l’importo relativo, dopo l’incasso, deducendo una commissione che varia in ragione della scadenza. Quando la scadenza è molto vicina, o, come si dice, bruciante, si applica una commissione maggiore. Chi affida la cambiale a una banca perché ne curi l’incasso (v. incasso di effetti) può anche revocare l’ordine mediante il richiamo della stessa.