BENEFICIO DEL TERMINE
Tipo voce : Glossario
Termine per ladempimento di una obbligazione, che può essere stabilito a favore del creditore o del debitore o di entrambi. Qualora non sia diversamente pattuito, il termine si presume fissato a favore del debitore, siccome parte più gravata del rapporto (art. 1184 c. c.). Se il termine è stabilito a favore del debitore, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, ma il debitore può adempiere rinunziando al termine a suo favore; se, poi, egli ha pagato anticipatamente ignorando lesistenza del termine, deve limitare la ripetizione a quanto costituisce arricchimento del creditore per effetto del pagamento anticipato. Tuttavia, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva date (decadenza del termine). Se, invece, il termine è stabilito a vantaggio del creditore, il debitore non può adempiere prima della scadenza. Se, infine, il beneficio del termine è stabilito in favore di entrambe le parti, né il creditore può pretendere, né il debitore può effettuare ladempimento prima della scadenza.
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