BANCA D'ITALIA
Banca centrale italiana costituita con l. 10.8.1893 n. 449 in seguito alla crisi dei sei istituti di emissione allora esistenti. Deriva dalla fusione di tre di questi: la Banca Nazionale del Regno d’Italia (Banca Nazionale degli Stati Sardi prima del 1862), la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito. Degli istituti di emissione rilevò gli ingenti crediti in sofferenza (tra cui quelli verso la Società per il risanamento di Napoli) con l’incarico di liquidarli in quindici anni. Ricevette anche il compito di liquidare in venti anni uno dei sei istituti di emissione, la Banca romana (già Banca dello Stato pontificio), travolta da una crisi insanabile che, all’epoca, fu anche un grande scandalo politico. La legge 1893/449 diede alla Banca d’Italia il privilegio di emissione e del corso forzoso, lasciando anche al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia la facoltà di emettere biglietti a corso legale, ma con la limitazione e l’obbligo della conversione in biglietti della Banca d’Italia. Nel 1894 il Tesoro confidò alla Banca il servizio di tesoreria provinciale (v. Tesoreria dello Stato) da allora mantenuto ininterrottamente. Nei primi decenni del secolo la Banca d’Italia svolse importanti operazioni di stabilizzazione e di sviluppo dell’economia nazionale: salvataggio della Società italiana di Sconto nel 1907, partecipazione a un pool di banche per il finanziamento del trust siderurgico nel 1911, appoggio al Banco di Roma in difficoltà per gravi perdite in Oriente nel 1914. Nel primo dopoguerra la Banca d’Italia assunse la direzione del consorzio per il sostegno alla Banca Italiana di Sconto e al Banco di Roma, appoggiò la politica deflazionista del Governo fascista e intervenne attivamente durante la Grande crisi a sostegno delle banche immobilizzate. Nel 1926 il servizio di emissione veniva unificato nella Banca d’Italia, che diventava così da quel momento l’unico istituto di emissione nazionale (r.d.l. 6.5.1926 n. 812 conv. nella l. 25.6.1926 n. 1262). 1. Estensione dei compiti. Vigilanza bancaria. La l.b. del 1936 (d.l. 1936/375 conv. in l. 1938/ 141 e succ. modif.) trasformò la Banca d’Italia in istituto di diritto pubblico, caratteristica confermata implicitamente nel 1993 dall’art. 161, 1° comma TUBC. La stessa l.b. consolidò, organizzandolo, il sistema della vigilanza bancaria che, attribuito inizialmente al Tesoro (tramite un apposito Ispettorato), venne trasferito alla Banca d’Italia nel dopoguerra. 2. Sistemi di pagamento. A partire dagli anni Ottanta l’interesse e la preferenza per strumenti di politica monetaria per il governo dell’economia e gli sviluppi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) spingono la Banca d’Italia a entrare nel campo della regolamentazione dei sistemi di pagamento. All’inizio essa interviene con la moral suasion promuovendo iniziative per la standardizzazione e l’implementazione di sistemi informatici. Nel 1993 il TUBC le attribuisce ufficialmente il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento con potere emanare disposizioni assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili (art. 146.1 TUBC). Questo compito è passato in prima linea alla BCE con la realizzazione dell’Eurosistema. 3. Antitrust. Per l’art. 20 della l. 10.10.1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) la Banca d’Italia è autorità antitrust nei confronti delle aziende ed istituti di credito, in particolare per l’applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 6 l. 1990/287 e cioè per i divieti e i controlli sulle intese restrittive della libertà di concorrenza, sull’abuso di posizione dominante, sulle deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e al divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza. 4. Autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Con lo sviluppo e la diversificazione dell’attività finanziaria indotta dalla globalizzazione dei mercati è stato necessario ordinare la vigilanza in questo settore dove la presenza di due autorità, Banca d’Italia e Consob, rendeva inevitabili sovrapposizioni di competenza e interferenze. Nel 1998 il TUF ha definito le competenze attribuendo alla Banca d’Italia la vigilanza sugli intermediari riguardo al contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale degli intermediari e lasciando alla Consob di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli intermediari e di vigilare sui mercati (v. autorità di vigilanza sui mercati finanziari). 5. Dall’istituto di emissione alla banca centrale. Nel secondo dopoguerra, sciolte, in parte, le bardature corporative, la Banca d’Italia ha assunto progressivamente un ruolo centrale attivo nella gestione della politica monetaria e della politica economica, assumendo via a partire dagli anni Sessanta le caratteristiche di banca centrale. Nel 1947 venne applicato rigorosamente il sistema della riserva obbligatoria (in vigore sulla carta già nel 1926, ma mai applicato) formalmente a tutela del risparmio, ma surrettiziamente come strumento principale antinflazionistico attraverso il contenimento della creazione di moneta bancaria. Interventi notevoli si ebbero a più riprese negli anni Sessanta, culminati nel decennio successivo con l’applicazione estesa di controlli amministrativi diretti sul credito come strumento di politica monetaria. Questi strumenti sono stati abbandonati definitivamente a metà degli anni Ottanta quando la Banca d’Italia come la maggior parte delle banche centrali è passata a strumenti di governo dell’economia indiretti attraverso il mercato. Nel 1981 con il divorzio dal Tesoro (cessazione dell’obbligo di acquistare tutti i BOT emessi e non sottoscritti da banche e privati) la Banca d’Italia acquisisce piena autonomia di banca centrale, consolidata con l’attribuzione dei poteri di fissare il tasso ufficiale di sconto nel 1992 (l. 7.2.1992 n. 82.) e l’aliquota della riserva obbligatoria nel 1993 con l. 26.11.1993 n. 483. Con la stessa legge n. 483 del 1993, infine, dal 1°1.1994 è stata eliminato il finanziamento automatico del Tesoro che, fino a quel momento, poteva registrare a suo debito uno scoperto di conto corrente fino al14% delle spese iscritte in bilancio di previsione, in seguito al Trattato di Maastricht e in applicazione dell’art. 101 (ex 104) TCE. Con l’avvento del SEBC, dal 1°.1.1999 la Banca d’Italia è diventata Banca Centrale Nazionale (BCN) e ha trasferito alla BCE un parte delle sue prerogative. Nel corso di un secolo la Banca d’Italia ha via via acquisito nuove funzioni e alcune le ha abbandonate o le amministra con i vincoli dell’Eurosistema. Col passaggio all’euro essa non è più autonomamente istituto di emissione, banca delle banche, non esercita più singolarmente la vigilanza e la regolamentazione sui sistemi di pagamento e non gestisce più in modo indipendente la politica monetaria. In precedenza, inoltre, aveva cessato di essere banca dello Stato e già intratteneva rapporti quasi esclusivamente con banche. Tesoro e altre amministrazioni pubbliche (non le è consentito lo sconto a privati). Essa continua però a emettere moneta comune, a gestire la regolazione della liquidità mediante operazioni di mercato aperto, a rifinanziare le banche e gestire le riserve valutarie non conferite alla BCE secondo le direttive o le autorizzazioni di quest’ultima, secondo il principio di sussidiarietà. La Banca d’Italia resta tesoriere dello Stato (v. Tesoreria dello Stato), svolgendo il servizio di tesoreria provinciale (in concessione fino al 31.12.2010; l. 28.03.1991 n. 104) e, dal 1°.1.1998, anche quello di tesoreria centrale (anch’esso fino al 31.12.2010; art. 6 d.lg. 5.12.1997, n. 430), esercita la vigilanza sul sistema creditizio e sui mercati finanziari, è autorità antitrust per il sistema creditizio, condivide con la BCE la vigilanza e la regolamentazione sui sistemi di pagamento. Essa esercita anche attività di alta consulenza per gli organi costituzionali. 6. Organizzazione. Al vertice dell’Istituto si colloca il Governatore della Banca d’Italia che può essere surrogato, in caso di assenza o di impedimento, dal Direttore Generale e da due Vice Direttori Generali. Il Governatore è il supremo organo esecutivo dellaBanca d’Italia, è nominato dal Consiglio Superiore della Banca d’Italia al quale ultimo compete anche il potere di eventuale revoca. Nomina e revoca devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Gli organi amministrativi della Banca d’Italia sono simili a quelli di una spa. L’assemblea dei partecipanti approva i bilanci, nomina i sindaci e un consiglio di amministrazione denominato Consiglio superiore composto di 12 consiglieri eletti su base regionale, agendo come l’assemblea degli azionisti. Il Consiglio superiore nomina e revoca, oltre al Governatore, anche il direttore generale e i due vice direttori generali. I tre insieme al Governatore formano il direttorio della Banca. Queste decisioni sono sottoposte all’approvazione del Consiglio dei ministri e sanzionate con Decreto del Presidente della Repubblica. Un Comitato composto da quattro membri del Consiglio superiore affianca il Governatore con funzioni di assistenza continuativa. Il collegamento della Banca col Governo e con le autorità sopranazionali (SEBC, BCE, FMI) è mantenuto dal Governatore. Al Ministero dell’economia e delle finanze è affidato il controllo di mera legittimità sulla gestione dell’ente Banca d’Italia, non sull’esercizio delle sue funzioni istituzionali, affidate alla sua azione pienamente autonoma (v. vigilanza sulla Banca d’Italia). Vigila sull’Istituto di emissione una commissione mista parlamentare, la Commissione di vigilanza sull’Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca (art. 110, r.d. 10.3.1904 n. 108, modif. dal d.lg. lt. 31.12.1915 n. 1928, art. 1, TU delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).