BANCA CORRISPONDENTE
Azienda di credito incaricata dell’esecuzione di servizi bancari per conto di un’altra banca. Sotto il profilo giuridico il ricorso ad una banca corrispondente è espressamente previsto e autorizzato dall’art. 1856, 2° comma c. c., il cui disposto rappresenta un’autorizzazione legale al mandatario a farsi sostituire nell’esecuzione del mandato (art. 1717 c. c.) con la conseguenza che il cliente che ha dato l’incarico alla banca può far valere le sue ragioni, in caso di mancata o negligente esecuzione dell’incarico, direttamente nei confronti della banca corrispondente. I rapporti che legano due banche corrispondenti (v.corrispondenza, rapporto) riguardano lo svolgimento di servizi, per lo più in condizioni di reciprocità, su piazze diverse, al fine di assicurare tali prestazioni alla clientela anche su piazze dove la banca non disponga di propri sportelli. Attraverso banche corrispondenti sono regolate operazioni di incasso (assegni, cambiali) e disposizioni di pagamento (bonifici), sulla base di accordi che definiscono, tra l’altro, i compensi riconosciuti alla banca delegata (mandataria) ed i tempi di esecuzione. Il trasferimento del controvalore delle operazioni si avvale di appositi conti di servizio (v. conti correnti interbancari) regolati di norma in condizioni di reciprocità con riguardo al giorno di valuta delle operazioni, ai giorni banca necessari per l’espletamento delle procedure amministrative connesse all’incasso di effetti e titoli di credito ed al tasso applicato ai saldi dei conti. Nel sistema internazionale dei pagamenti, inoltre, sono le reti di banche corrispondenti che consentono la compensazione dei rapporti di credito e debito interbancari, attraverso la variazione di appositi conti di deposito accesi presso di esse. Dette banche provvedono poi, a loro volta, a regolare le proprie posizioni sui conti detenuti presso la banca centrale nei sistemi nazionali di appartenenza. Oltre alla reciproca prestazione di servizi di pagamento, i rapporti di corrispondenza internazionali prevedono, in genere, la concessione di linee di credito usufruibili per operazioni interbancarie di diversa natura e forma tecnica (p.e., operazioni in cambi, depositi, aperture e conferme di crediti documentari, negoziazioni di lettere di credito, scoperti temporanei sui conti di corrispondenza), che rappresentano un supporto necessario per l’effettuazione delle operazioni con la clientela.