BANCA CENTRALE EUROPEA - BCE (ENCICLOPEDIA)

(fr. Banque centrale européenne-BCE; ingl. European Central Bank-ECB). L’istituzione della BCE è prevista articolo 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed è regolata dal Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e della Banca Centrale Europea (BCE), allegato al (TFUE). BCE e SEBC sono le due importanti nuove istituzioni europee che hanno concluso la fase 2 di realizzazione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM). Le decisioni politiche relative alla costituzione della BCE sono del maggio 1998: il 2.5.1998 il Consiglio UE decide all’unanimità che 11 Stati membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna) avevano raggiunto le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro a partire dal 1°.1.1999; il 25.5.1998 i Governi degli 11 Stati membri hanno designato il Presidente, il Vicepresidente e gli altri quattro membri del Consiglio esecutivo della BCE. La nomina ha avuto effetto dal 1°.6.1998, data di istituzione della BCE, con sede a Francoforte sul Meno. Il TUE, firmato a Maastricht il 7.2.1992, è stato ratificato dall’Italia con l. 3.11.1992 n. 454 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993; il trattato di Amsterdam, firmato il 2.10.1997, è stato ratificato dall’Italia con l. 16.6.1998 n. 209 ed è entrato in vigore il 1° maggio 1999. L’istituzione della BCE è stata preceduta e preparata dall’Istituto Monetario Europeo (IME), posto in liquidazione il 1°.6.1998. L’operatività piena della BCE si svolge all’interno dell’Eurosistema, la parte del SEBC composta dalla BCE e dagli Stati membri che hanno adottato l’euro.

1. Status
La BCE, prima banca centrale che non appartiene a un singolo Paese, ha personalità giuridica di diritto internazionale ed è, quindi, in grado di concludere accordi internazionali nei campi di sua competenza e di partecipare ai lavori di organizzazioni internazionali (FMI, BRI, OECD). In ciascuno degli Stati membri la BCE fruisce della più estesa capacità giuridica e di agire riconosciuta dalle leggi nazionali. Essa può acquistare o disporre di beni mobili e immobili e può agire giudizialmente. Inoltre, la BCE si avvale nel territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento dei suoi compiti, secondo le condizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

2. Obiettivi e compiti
La BCE è il nucleo operativo per lo svolgimento del mandato dell’Eurosistema. Essa deve assicurare che i compiti del SEBC siano assolti. L’obiettivo principale (che è quello del SEBC, fissato dall’art. Articolo 127 del TFUE ex art. 105.1 TCE e art. 2 del Protocollo) è il mantenimento della stabilità dei prezzi. I compiti fondamentali sono definire e attuare la politica monetaria dell’area dell’euro; effettuare operazioni sui cambi, detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera dei paesi aderenti all’area dell’euro; emettere banconote nell’area dell’euro; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Ulteriori compiti consistono nel raccogliere le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici, p. e dalle istituzioni finanziarie; nell’esaminare l’evoluzione del settore bancario e finanziario e promuovere un regolare scambio di informazioni fra l’Eurosistema e le autorità di vigilanza. BCE e BCN possono emettere banconote a corso legale, ma il potere di autorizzarne l’emissione all’interno dell’area dell’euro è attribuito al Consiglio direttivo della BCE.

3. Principio di decentralizzazione
Nella sua attività la BCE segue il principio di decentralizzazione: fin dove appare possibile e appropriato, la BCE si avvale delle BCN per compiere le operazioni richieste dai compiti dell’Eurosistema (art. 12.1 del Protocollo). Spetta al Consiglio direttivo decidere se e quando questa scelta è praticabile.

4. Capitale
Altri conferimenti (riserve valutarie). Il capitale della BCE è di € 5 miliardi (art. 28.1 Protocollo) aumentabile dal Consiglio direttivo che delibera a maggioranza qualificata (due terzi del capitale sottoscritto e metà dei partecipanti al capitale). Solo le BCN sono legittimate a sottoscriverne e a detenerne quote. La ripartizione delle quote si basa su un criterio che tiene conto delle quote rispettive degli Stati membri del PIL e della popolazione dell’UE.
Al 1°.1.2009 l’ammontare delle quote sottoscritte e interamente versate dalle BCN dei paesi dell’area dell’euro è pari a 4.020.445.721,56 euro, ripartiti nel seguente modo:


Anche le BCN degli 11 paesi appartenenti all’UE, ma non aderenti all’area dell’euro hanno corrisposto come contributo ai costi operativi della BCE il 7% del capitale sottoscritto. Il totale dei versamenti compiuti a questo titolo ammonta a 121.814.467,67 euro, ripartito secondo il prospetto che segue:



Oltre al capitale, le BCN hanno conferito alla BCE attività di riserva in valute diverse da quelle comunitarie. La BCE detiene e gestisce le riserve e le utilizza per gli scopi statutari. Le BCN iscrivono un credito in euro verso la BCE per l’importo di valute trasferito.

5. Organi e unità operative
Il principio di decentralizzazione si applica solo alle operazioni. Resta centralizzato il processo di decisione che si svolge all’interno di due organi della BCE: il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. Finché qualche Stato membro resterà fuori dell’euro, continuerà a operare anche il Consiglio generale.
a) Il Consiglio direttivo (fr. Conseil des gouverneurs; ingl. Governing Council) comprende tutti i membri del Comitato esecutivo e i governatori delle BCN degli Stati aderenti all’euro, si riunisce almeno dieci volte l’anno e ha per compiti principali di formulare la politica monetaria dell’area dell’euro, comprese le decisioni relative agli obiettivi intermedi, ai tassi di interesse ai quali le banche possono ottenere liquidità dalla banca centrale del loro paese (cioè, nel nostro Paese, il tasso ufficiale di sconto e il tasso sulle anticipazioni) e alle riserve dell’Eurosistema, gli indirizzi per la sua attuazione e di prendere le decisioni necessari ad assolvere i compiti affidati all’Eurosistema;
b) Il Comitato esecutivo (fr. Directoire; ingl. Executive Board), composto da Presidente, Vicepresidentee altri quattro membri, tutti a tempo pieno, scelti tra personalità di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario e bancario, nominati di comune accordo dagli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE; è responsabile dell’attuazione della politica monetaria formulata dal Consiglio direttivo e fornisce alle BCN le relative istruzioni; redige il bilancio della Banca secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo e prepara, inoltre, le riunioni del Consiglio direttivo e amministra la gestione ordinaria della Banca; c) Il Consiglio generale (fr. Conseil général; ingl. General Council) composto da Presidente, Vicepresidente e governatori delle BCN di tutti gli Stati membri dell’UE, organo transitorio che continua a svolgere i compiti che la BCE ha ereditato dall’IME (funzioni consultive; raccolta di informazioni statistiche; redazione del rapporto annuale della BCE; condizioni di impiego dei dipendenti ecc.).

6. Principio di indipendenza
Responsabilità e trasparenza. Il TCE accorda alla BCE e al SEBC (oggi all’Eurosistema) un notevole grado di indipendenza per porli in condizione di esercitare il mandato senza interferenze politiche, imponendo nel contempo obblighi di responsabilità e trasparenza per il loro operato. Vige per la BCE, per le BCN e per i componenti dei rispettivi organi decisionali il principio di indipendenza per cui essi non possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri e da qualsiasi altro organismo (art. 7 del Protocollo). Gli Stati membri sono impegnati a rispettare il principio di indipendenza e a non cercare di influenzare i componenti degli organi decisionali della BCE nell’assolvimenti dei loro compiti. La BCE ha obbligo di compilare e pubblicare rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi, di pubblicare un rendiconto consolidato dell’Eurosistema ogni settimana, di trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE e alla Commissione europea e al Consiglio europeo una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell’anno precedente. Il bilancio annuale è verificato da revisori esterni indipendenti che hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e i documenti contabili della BCE. Per essere pienamente informati sulle operazioni compiute dalla Banca, le relazioni e i rendiconti sono a disposizione gratuita delle persone interessate. Il Parlamento può aprire un dibattito generale sul rapporto annuale e, a richiesta del Parlamento, il presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE possono essere sentiti dalle Commissioni parlamentari. Il presidente dell’UE e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Di fatto l’ambito dell’informazione data è abbastanza ampio, supportato com’è dal sito web della Banca (www. ecb. int/) dove sono consultabili e scaricabili il Monthly Bulletin (che contiene studi, note e statistiche, compresa una cronologia delle misure monetarie adottate), il bilancio annuale e numerosi documenti statistici, rapporti, ricerche e altre pubblicazioni. Nel Rapporto annuale della Banca un capitolo è dedicato alla propria politica della comunicazione e alla relativa attività.

7. Poteri di regolamentazione
Oltre che di stipulare accordi con terze parti, l’articolo 132 del TFUE ( ex. art. 110 TCE, ex art. 108A) attribuisce alla BCE gli strumenti giuridici previsti per la Comunità e cioè regolamenti (di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri), decisioni (obbligatori in tutti i suoi elementi solo per i destinatari), raccomandazioni e pareri (non vincolanti). Il poteri di decisione delle BCN sono subordinati a quelli della BCE per consentire all’Eurosistema di operare efficientemente come una singola entità per realizzare i suoi obiettivi e i suoi compiti.

8. Sindacato giurisdizionale
Gli atti e le omissioni della BCE sono soggette a esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia europea. La BCE ha inoltre lo jus standi davanti alla sessa Corte e, in particolare, può adire la Corte nei casi di controversie relative all’adempimento da parte di una BCN di obblighi derivanti dallo statuto del SEBC. La decisione di portare una controversia davanti alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio direttivo. Le controversie tra BCE e i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvi i casi di giurisdizione riservata alla Corte (art. 35 Protocollo).

9. Strumenti della politica monetaria
Gli strumenti a disposizione della BCE e delle BCN dell’Eurosistema per la politica monetaria sono le operazioni di mercato aperto, le operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, la manovra delle riserve obbligatorie delle banche. Altri metodi operativi di controllo monetario possono essere decisi dal Consiglio direttivo (a maggioranza di due terzi). Sono vietate alla BCE e alle BCN le concessioni di scoperti di conto e qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia a istituzioni e organi della Comunità, alle amministrazioni statali, alle regioni, agli enti locali, ad altri enti pubblici, ad altri organismo di settore pubblico e a imprese pubbliche degli Stati membri. BCE e BCN non possono, inoltre, procedere all’acquisto diretto presso questi enti di titoli di debito. BCE e BCN possono, però, operare come Tesorieri di questi enti (v. politica monetaria).

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