BANCA AGENTE

1. Prima della realizzazione del processo di liberalizzazione valutaria (completatosi con il d.m. 27.4.1990) per banca agente si intendeva una banca espressamente autorizzata dalla Banca d’Italia e abilitata a effettuare operazioni denominate in valute estere e a negoziare in cambi. Essa si qualificava come mandataria, nel campo valutario, della Banca d’Italia, a sua volta intermediaria in cambi dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) cui la precedente legislazione valutaria aveva attribuito il monopolio dell’operatività in cambi. La liberalizzazione valutaria, facendo venir meno il regime di monopolio dei cambi, ha determinato la scomparsa della figura di banca agente. Ad essa si è sostituita quella di intermediario abilitato ad operare in cambi (v.banca abilitata), per il quale l’abilitazione è riconosciuta dalle autorità di vigilanza sulla base della valutazione dell’attitudine della banca stessa ad effettuare una gestione valutaria in proprio e a fronteggiare i rischi connessi. Alle banche che erano agenti sulla base della normativa valutaria precedente è stato automaticamente riconosciuto lo status di intermediario abilitato. 2. Nell’ambito di un prestito sindacato, lo status di banca agente spetta alla banca incaricata dell’attività di amministrazione del prestito. Quest’ultima consta di una serie di funzioni così riassumibili: raccolta dei fondi dalle banche partecipanti ed erogazione al mutuatario secondo il piano di prelievo definito in sede contrattuale; calcolo periodico degli interessi e delle quote di rimborso in linea capitate, raccolta dei fondi dal mutuatario e riparto pro-quota alle banche partecipanti; verifica sistematica del rispetto delle condizioni contrattuali, con riferimento alle diverse clausole; fissazione periodica del tasso base; raccolta di rapporti periodici sull’andamento del cliente; accertamento del verificarsi delle eventuali condizioni di risoluzione anticipata del contratto; verifica della sussistenza di condizioni che consentano il ricorso a valute alternative o a tassi base alternativi; verifica delle variazioni dei regimi regolamentari, fiscali o valutari, cui il prestito risulta assoggettato nei paesi delle banche eroganti. La banca agente esercita l’attività di amministrazione del prestito nella veste di mandatario delle banche consorziate, assumendo a tal fine il ruolo di interlocutore unico del sindacato nei confronti del prenditore di fondi. Nonostante la sua interposizione, però, le banche partecipanti conservano una relazione diretta con il mutuatario, mantenendo tutti i diritti ed obblighi di un creditore limitatamente alla propria quota di partecipazione. Quantunque la delicatezza delle funzioni svolte richieda equidistanza dal mutuatario e dai mutuanti, il ruolo di banca agente è spesso assunto dalla banca leader in virtù della propria forza contrattuale.

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