BACK-UP FACILITY
Espressione anglosassone che designa il generico impegno, da parte di un’istituzione creditizia, a garantire in ogni caso la copertura finanziaria di un emittente di titoli qualora si verifichino determinati eventi, contrattualmente predefiniti, che inibiscano al mutuatario l’effettuazione o il rinnovo della raccolta diretta sul mercato attraverso svariate forme di emissione. Per via delle sue caratteristiche, tale forma di garanzia viene detta anche “Umbrella facility”. Tra le forme tecniche di back-up facility maggiormente diffuse figurano la RUF (revolving underwriting facility), la TRUF (transferable revolving underritung facility) e la NIF (notes issuance facility).