BACK-TO-BACK CREDIT
Espressione anglosassone utilizzata nei rapporti commerciali internazionali per indicare un credito documentario appoggiato a un credito precedente. Nel caso in cui il beneficiario (compratore) di un credito documentario (credito base) desideri rendere tale credito utilizzabile in tutto o parzialmente da parte di un suo fornitore, ma esso risulti non trasferibile ovvero sia trasferibile ma il beneficiario non intenda avvalersi di tale facoltà per una serie di motivi (volontà di celare all’importatore l’identità del proprio fornitore, discordanza nei termini dei due contratti di acquisto o vendita, desiderio di apparire in qualità di ordinante di un credito nuovo per motivi di prestigio ecc.), è possibile fare ricorso al credito documentario back-to-back (o controcredito, o credito di compensazione) che consiste in un credito a sé stante, nel quale i rapporti fra ordinante, banca accreditante e beneficiario sono del tutto svincolati rispetto a quelli del credito base, che funge da garanzia indiretta. L’applicazione di una simile procedura esige una più attenta valutazione del rischio, in quanto, in caso di sequestro conservativo o di fallimento del beneficiario del credito base, la banca accreditante non potrebbe attingere al ricavo di quest’ultimo ai fini della copertura del controcredito erogato. Con un credito trasferibile, al contrario, la banca che ha effettuato il trasferimento sarebbe autorizzata ad utilizzare i documenti presentati dal secondo beneficiario (fornitore), ottenendo il rimborso secondo i termini.