ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI IN ITALIA E NELLA UE

Tipo voce : Voci enciclopediche
Categorie:   Intermediazione finanziaria   |   Regolamentazione e vigilanza   |   Sistema finanziario  

Abstract
L’obiettivo dell’assicurazione dei depositi bancari è di tutelare i depositanti riducendo gli incentivi che possono spingere a prelievi dettati dal panico (noti come ‘corse agli sportelli’ nei casi in cui una banca viene ritenuta insolvente. Nonostante l’avvio dell’unione bancaria, non è ancora stato approvato un rafforzamento del meccanismo di protezione dei depositi a livello europeo, che rimane gestito ancora a livello nazionale.

L’assicurazione dei depositi bancari è la più nota forma di garanzia volontaria costituita dalle banche a favore dei depositanti contro il rischio d’insolvenza della banca depositaria. Essa risponde a una finalità di interesse generale, per conseguire stabilità del sistema bancario e finanziario e, potenzialmente, attraverso la fiducia dei depositanti, un contenimento del costo della raccolta. Il rischio di insolvenza bancaria dipende sia da cause strutturali del sistema (la trasformazione delle scadenze fra attivo e passivo), sia da cause congiunturali (recessione economica, rapido processo di innovazione finanziaria, mutamento delle dimensioni ottimali dell’azienda) o da cause riferite alla singola azienda (errori di strategia aziendale, fuga di grossi depositanti, ecc.). Il disallineamento delle scadenze (mis-matching maturity) tra attivo (i.e., crediti) e passivo (i.e., depositi) determina l’impossibilità di liquidare tutti i depositi a vista e crea le condizioni per cui una temporanea crisi di liquidità si trasformi rapidamente in crisi d’insolvenza. Il meccanismo di assicurazione dei depositi interviene per mitigare questo rischio: garantendo in caso di insolvenza la restituzione dei depositi, fino ad un tetto massimo definito dalla legge (in Italia fino a € 100mila per depositante), annulla l’incentivo ad andarli a ritirare quando si diffondono timori sulla solidità di una banca, evitando così che questo causi una crisi di liquidità che porterebbe facilmente al fallimento.
Il sistema di assicurazione dei depositi per funzionare al meglio deve essere credibile, ossia poggiare su un quadro giuridico ed economico che ne assicuri il pronto intervento in caso di necessità e lo doti di risorse adeguate a fronteggiare la crisi (fondo di garanzia). Gli enti creditizi contribuiscono al fondo di garanzia, denominato “sistema di garanzia dei depositi” versando una quota di adesione, ma soprattutto si impegnano a intervenire in caso di dissesto bancario di una banca. La teoria economica insegna che più credibile è questa assicurazione, minore è la probabilità che una corsa agli sportelli abbia luogo e che l'assicurazione venga effettivamente utilizzata (Freixas and Rochet 2008). Per questa ragione è essenziale che esista una proporzionalità diretta tra dimensione del sistema bancario e risorse disponibili per il fondo di garanzia.
Il dibattito sull’assicurazione dei depositi europea nasce dalle riforme che hanno fatto seguito alla crisi finanziaria del 2007-2008, quando i paesi del G20 hanno riconosciuto l'esigenza di tutelare la clientela tra le finalità esplicite della regolamentazione del settore finanziario. In occasione dei meeting dei G20 del 2009 negli USA (Pittsburgh) e a Londra i paesi con un più elevato rapporto tra attività finanziarie e PIL, hanno promosso una profonda revisione istituzionale in chiave cooperativa per incrementare la stabilità finanziaria, limitare il contagio della crisi e limitare i costi delle crisi aziendali (es. General Motors negli USA) e bancarie (es. Northern Rock in Scozia). Come si vede dalla timeline della crisi del 2007-09 pubblicata dalla Federal Reserve di St. Louis, vi è stato un crescendo di eventi che hanno spinto a una profonda revisione della governance finanziaria globale, coordinata dal Financial Stability Forum. Negli Stati Uniti il neo-eletto presidente Barack H. Obama promulgò nel 2010 il Dodd Frank Wall Street Consumer Protection Act, l’atto normativo di modifica più radicale dagli anni ’30 del ‘900. L’Unione Europea ha affidato ad un gruppo di esperti, guidati da J. De Larosiére il compito di redigere i principi ispiratori per la revisione degli assetti finanziari; tali principi sono alla base delle direttive sul sistema bancario, come la Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), sulla governance, sulla struttura di mercato, sull’informazione e trasparenza come EMIR e MIFID.

Come funziona l’assicurazione dei depositi?
Prima dell’avvio dell’unione bancaria in Europa i sistemi di garanzia dei depositi sono stati organizzati a livello nazionale, applicando, tuttavia, standard minimi diversi concordati a livello dell’UE come indicato nella direttiva 94/19/CE. In base alle regole dell’Unione Europea, questi sistemi garantiscono fino a un importo di 100.000 euro per depositante. In alcuni Stati membri esistono vari schemi, organizzati da diverse categorie di istituti bancari, quali casse di risparmio, banche cooperative, banche del settore pubblico o banche private.
Qualora un sistema nazionale di garanzia dei depositi non fosse in grado di coprire le perdite dei depositanti in caso di grossi dissesti bancari, potrebbe ricadere sui contribuenti l’onere di colmare eventuali carenze, con possibili ripercussioni sui conti del paese. La crisi finanziaria ha messo in luce il fatto che i problemi del settore bancario travalicano spesso i confini nazionali.
La Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) ha introdotto una importante novità a tutela dei depositi, riconoscendone l'importanza sociale ed economica. Le nuove norme accordano un trattamento preferenziale ai depositanti rispetto agli altri creditori chirografari di una banca. I depositi fino a 100.000 euro sono protetti dal Fondo di garanzia e sono espressamente esclusi da rischi di perdite sia in caso di risoluzione (bail in) sia di liquidazione coatta amministrativa.
I principali cambiamenti introdotti dalla direttiva 2014/49/UE modificata sui sistemi di garanzia dei depositi sono i seguenti:
- abbreviazione a 7 giorni del termine per i rimborsi entro il 2024;
- miglioramento delle informazioni fornite ai depositanti;
- introduzione di meccanismi di finanziamento ex ante fissati in linea di massima allo 0,8% dei depositi coperti;
- finanziamento dei fondi dei sistemi di garanzia assicurato dal settore bancario.

La direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014 (DGSD - deposit guarantee scheme directive) relativa ai sistemi di garanzia dei depositi nell’Unione Europea ha modificato sostanzialmente la Direttiva 94/19/CE introducendo il Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG) europeo, eliminando delle marcate differenze nelle normative nazionali.
La Direttiva è stata recepita nel sistema italiano con il decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, in base al quale tutti gli enti creditizi devono obbligatoriamente aderire ad un il Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG) senza eccezioni; i meccanismi di tutela della liquidità e solvibilità degli enti creditizi sono separati dal Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG) e non lo escludono.

Assicurazione dei depositi in Italia
In Italia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), costituito nel 1987, garantisce i depositi; esso è un consorzio volontario, obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Il principio dell'adesione obbligatoria a un sistema di garanzia dei depositanti riconosciuto in Italia è stato introdotto nel 1996, a seguito dell’attuazione della prima direttiva (94/19/CEE) sui sistemi di garanzia dei depositi. Tale principio è stato confermato dal decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, che recepisce la DGSD. Aderiscono al FITD tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle di credito cooperativo, nonché le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. Possono, altresì, aderire al FITD le succursali italiane di banche comunitarie, al fine di integrare la garanzia offerta dal sistema di garanzia del Paese di origine. Lo scopo del FITD è di garantire i depositanti delle banche consorziate, che forniscono le risorse finanziarie necessarie al suo perseguimento. Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. Il FITD opera attivamente nell'ambito del network costituito dai sistemi di garanzia a livello internazionale e dalle associazioni che li raggruppano, a fini di cooperazione, coordinamento operativo e partecipazione all’elaborazione della normativa di settore.

Quali sono i soggetti in Italia che attualmente non godono della garanzia di assicurazione dei depositi?
In Italia esistono diversi intermediari del risparmio che non aderiscono allo Schema di Garanzia dei Depositi (SGD); tra questi elenchiamo i più grandi in termini di totale dell’attivo.
In primis le Banche di Credito Cooperativo, che sono tutelate da un proprio fondo privato di garanzia, il Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD) delle Banche di Credito Cooperativo della BCC. Esso garantisce i depositi fino alla somma di euro centomila, in ossequio alla normativa nazionale ed europea.
Poste Italiane tramite il suo ramo BancoPosta, pur raccogliendo risparmio delle famiglie e delle imprese, che viene destinato ai progetti di Cassa Depositi e Prestiti o investito in titoli di Stato, non ha la licenza bancaria e i suoi depositi non sono garantiti dal Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG). In caso di crisi aziendale, reversibile o meno, i suoi azionisti garantiscono il 100% del valore dei depositi, senza un tetto massimo come nel caso degli intermediari bancari e creditizi; la partecipazione di maggioranza dello Stato conferisce implicita garanzia di solvibilità.
Il sistema delle COOP raccoglie presso i suoi soci il risparmio, garantendo un modesto rendimento. I fondi raccolti vengono investiti nei progetti di sviluppo di COOP. Il sistema non ha la licenza bancaria e non è garantito dal Sistema di Garanzia dei Depositi (SDG). In caso di crisi aziendale, reversibile o meno, i suoi soci garantiscono il 100% del valore dei depositi, senza un tetto massimo come nel caso degli intermediari bancari e creditizi. Non vi è tutela statale, come invece nel caso di BancoPosta, né uno schema obbligatorio come per le banche di credito cooperativo.
La moneta elettronica, cd. Criptovaluta (Bitcoin, Ethereum, Litcoin, Monero, ecc.) non fa parte del sistema dei depositi, i depositanti non sono tutelati dalla Direttiva né dalle autorità monetarie nazionali, gli emittenti non aderiscono al Sistema di Garanzia e le risorse lì destinate non sono garantite dalle autorità nazionali o europee.

Il sistema europeo di assicurazione
La riforma dell’assicurazione dei depositi è uno dei tre pilastri del progetto dell’Unione bancaria europea, che ha come obiettivo di accrescere la stabilità finanziaria all’interno dell’area nel mercato unico. In risposta alla crisi finanziaria i paesi europei hanno deciso di unire le forze per mettere al riparo i contribuenti e tutelare i depositanti. Nell’ambito dell’unione bancaria le grandi banche, che insieme rappresentano oltre l’80% degli attivi bancari dell’area dell’euro, sono ormai vigilate secondo le stesse modalità nell’intera area attraverso il meccanismo di vigilanza unico, costituito dalla BCE e dalle autorità nazionali di vigilanza. Il meccanismo di risoluzione unico gestisce la risoluzione delle crisi bancarie, ossia il processo di ordinata ristrutturazione in caso di dissesto o rischio di dissesto.
È al vaglio dei leader europei il meccanismo migliore per poter rafforzare e rendere più coerente la protezione dei depositi al dettaglio a livello europeo. Questa è l’ultima componente dell’unione bancaria che non è stata ancora realizzata. La riforma dell’assicurazione dei depositi rientra nel più ampio processo di revisione della struttura finanziaria europea volta a garantire la protezione dei clienti, da sempre considerata uno strumento per favorire la piena concorrenza nel mercato unico ed è stata inclusa nel mandato delle autorità preposte alla vigilanza micro-prudenziale sul sistema finanziario (De Polis 2016). Il deposito bancario non è una forma di risparmio ed è garantito fino ad una soglia massima che varia da Paese a Paese (es. in Italia € 100mila per depositante), ma la clientela ‘debole’ dal punto di vista socio-culturale può far ricorso a questo strumento in modo errato e ha necessità di forte tutela. Negli ultimi anni la disciplina bancaria e finanziaria è stata oggetto di progressivi affinamenti, essendo maturata l'esigenza di accrescere la trasparenza sostanziale nei rapporti tra intermediari e clienti, ispirata a una logica di tutela reale (e non solo formale) della clientela. La riforma si fonda sul principio secondo cui la documentazione fornita al cliente deve illustrare le caratteristiche, i rischi e i costi dei prodotti e servizi bancari con modalità comprensibili ad un pubblico non troppo ‘educato’ dal punto di vista finanziario, per agevolare il confronto fra prodotti e servizi offerti sul mercato. Alla disclosure effettiva delle condizioni contrattuali e assicurative devono accompagnarsi condotte improntate a principi di correttezza da parte degli intermediari. Gli intermediari devono dotarsi di presidi organizzativi, che includono procedure interne per la valutazione della comprensibilità dei prodotti da parte della clientela e accorgimenti finalizzati ad assicurarne la corretta commercializzazione. Alla predisposizione di un robusto apparato regolamentare deve affiancarsi un sistema di enforcement efficace e dissuasivo, per evitare il ripetersi di dissesti, truffe e crisi del 2008.
Soltanto un sistema europeo di assicurazione dei depositi consentirebbe di proteggere i depositanti ovunque si trovino. Unendo le risorse potrebbe essere più facile gestire i grandi shock e le crisi finanziarie sistemiche che i paesi non sarebbero in grado di affrontare singolarmente, senza dover ricorrere al denaro pubblico. Un sistema di questo tipo allenterebbe anche il legame tra le banche e lo Stato, poiché le prime dipenderebbero in misura minore dal finanziamento pubblico in tempi di crisi.

Come funzionerebbe un sistema europeo di assicurazione dei depositi?
La Commissione Europea ha proposto l’introduzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi in più fasi. Occorrerebbero, inoltre, diversi anni per la costituzione di un fondo di assicurazione dei depositi da parte delle banche, con l’obiettivo di raggiungere una dotazione finanziaria pari allo 0,8% dei depositi totali oggetto delle garanzie. In base ai dati del 2011 tale dotazione ammontava a circa 43 miliardi di euro. Studi specifici dimostrano che un fondo di tale entità sarebbe sufficiente per provvedere agli esborsi necessari persino in situazioni più gravi della crisi finanziaria globale del 2007-2009. In base alle proposte correnti, il contributo versato da ciascuna banca al fondo di assicurazione dei depositi dipenderebbe dai rischi assunti rispetto agli altri enti creditizi all’interno dell’unione bancaria, anziché entro i confini nazionali.

Bibliografia
BANCA CENTRALE EUROPEA, Schema di garanzia dei depositi, Francoforte
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/deposit_guarantee.it.html
BancoPosta, Poste Italiane SpA https://www.poste.it/servizi-online.html
CONSIGLIO EUROPEO. Schema di garanzia dei depositi, Francoforte
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-rulebook/deposit-guarantee-schemes/
COOP, Prestito Sociale e Libretti di Deposito
DE LAROSIERE J. (2009) Report of the high-level group on Financial Supervision in the EU, 25 February, Brussels
DE POLIS (2016) La tutela dei depositi bancari nel quadro dell'Unione Bancaria Europea, La Sapienza Università di Roma
Dodd Frank Wal Street Consumer Protection Act https://www.cftc.gov/LawRegulation/DoddFrankAct/index.htm
FEDERAL RESERVE BANK of St. Louis' Financial Crisis Timeline https://fraser.stlouisfed.org/timeline/financial-crisis
Fondo di Garanzia dei Depositanti delle Banche di Credito Cooperativo http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp
FREIXAS X. and ROCHET J. C. (2008) Microeconomics of Banking, The MIT Press: Cambridge, MA

Redattore: Chiara OLDANI

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