AZIONE
Tipo voce : Glossario
Frazione in cui, al momento della costituzione della società (per azioni o in accomandita per azioni), viene suddiviso, in tante parti uguali, il capitale sociale, la cui titolarità attribuisce all’azionista un complesso unitario di diritti e di poteri. Conseguentemente, in funzione del numero e del tipo di azioni possedute, si individua la posizione del socio nella società, così come la qualità di socio si assume o si perde in funzione dell’acquisto o della cessione della titolarità di azioni di una determinata società. Dell’azione si distingue il valore nominale dal valore effettivo, detto, per le azioni quotate in borsa, valore di borsa. Il primo, che equivale alla parte di capitale sociale che l’azione rappresenta e la cui determinazione viene fissata nell’atto costitutivo, consiste nel valore minimo al quale le azioni possono essere emesse; il secondo si riferisce, invece, al patrimonio e la sua entità varia, quindi, in più o in meno, con il variare del patrimonio sociale. Come complesso unitario di diritti e di poteri le azioni, nell’ambito di ciascuna categoria, conferiscono uguali diritti: pertanto, quelle ordinarie, oltre al diritto di voto, attribuiscono il diritto di riscuotere gli utili netti, risultanti dalla deliberazione di distribuzione dei dividendi, e di acquisire quella parte proporzionale del patrimonio netto, risultante dalla liquidazione. Normalmente le azioni sono rappresentate da documenti, denominati titoli azionari, costituenti veri e propri titoli di credito (c.d. di partecipazione). Questi, in base all’art. 2355 c.c., possono essere nominativi o al portatore, ma per mere ragioni di natura fiscale l’art. 74 d.p.r, 29.9.1973 n. 600 ha disposto la nominatività obbligatoria delle azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato con l’eccezione delle azioni di risparmio, per le quali l’art. 14 l. 7.6.1974 n. 216 consente che siano al portatore. Il titolo azionario deve indicare: la denominazione, la sede e la durata delle società; la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione, oltre che l’ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta; il suo valore nominale e l’ammontare del capitale sociale; l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; i diritti e gli obblighi particolari ad esso inerenti. Il documento deve, inoltre, essere sottoscritto da uno degli amministratori anche mediante riproduzione meccanica della firma e analoghe prescrizioni sono richieste per i certificati provvisori distribuiti agli azionisti prima dei titoli definitivi. Le azioni circolano liberamente (a parte la possibile sussistenza di clausole statutarie limitative della circolazione medesima) con le stesse modalità proprie del corrispondente titolo di credito, e quindi con girata, se al portatore, e con girata autenticata da notaio o da agente di cambio, e con la contemporanea doppia annotazione sul titolo e nel libro dei soci, se nominative. Le azioni si dicono liberate quando, oltre al versamento dei tre decimi del conferimento in danaro presso un istituto di credito al momento della costituzione della società, sia stato corrisposto dal socio l’intero importa delle stesse.