ASSICURAZIONE MARITTIMA E AEREA

Tipo voce : Glossario

Particolare tipo di assicurazione contro i rischi dei trasporti, la quale, a sua volta, rientra nell’ampio concetto di assicurazione contro i danni. Si distingue dall’assicurazione trasporti terrestri perché, mentre questa comprende, di regola, soltanto l’assicurazione merci, invece l’assicurazione marittima copre, normalmente, tutti i rischi inerenti alla navigazione marittima, che incombono sia sulle cose materiali (siano esse gli stessi mezzi di trasporto che le merci trasportate), sia su altri beni, come il nolo o il profitto sperato. Inoltre, l’assicurazione copre anche la responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi, a seguito di contribuzione di avaria comune o di urto contro navi, contro corpi galleggianti in genere, o contro opere portuali o altra opera fissa. Restano, quindi, esclusi dall’assicurazione marittima soltanto la responsabilità del vettore di merci e gli infortuni dei passeggeri, che richiedono separati e autonomi contratti d’assicurazione. Le condizioni contrattuali tipiche dell’assicurazione contro i rischi dei trasporti marittimi sono espresse dalle seguenti clausole: perdita totale della merce dovuta a perdita totale della nave; perdita totale della merce derivante da qualsiasi evento; franco avaria particolare; franco avaria particolare salvo in quattro casi (incendio, investimento, urto e sommersione); con avaria particolare (v. avarie marittime); tutti i rischi. L’assicurazione aerea, poi, è per alcuni rischi resa obbligatoria, come avviene nel caso degli infortuni aeronautici del personale e dei passeggeri e della responsabilità civile per danni a terzi; mentre è facoltativa l’assicurazione della responsabilità civile per danni da urto e verso il caricatore, regolata da disposizioni particolari di legge. Nelle assicurazioni contro i rischi dei trasporti marittimi e aerei l’assicuratore può risarcire l’intera somma assicurata, contro cessione da parte dell’assicurato dei resti del sinistro. Tale forma speciale di liquidazione dell’indennizzo si configura nell’istituto dell’abbandono regolato dal c. nav. negli artt. 540-542 e 1006-1008.

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