ASSICURAZIONE DI VALORI

Tipo voce : Glossario

Contratto con il quale si garantisce il risarcimento di eventuali danni o perdite, derivanti dal trasporto di ogni titolo rappresentativo di valore (moneta legale, assegni bancari, cambiali, cedole, titoli nominativi o al portatore, metalli e pietre preziose). Riguarda più propriamente l’abituale lavoro di trasporto per i bisogni di cassa degli operatori economici, particolarmente delle banche, effettuati da impiegati del mittente o del destinatario: assicurazione di portavalori. Tale assicurazione copre i rischi di furto e rapina commessi sulle persone adibite al trasporto dei valori, nell’esercizio delle loro funzioni, e anche quelli dovuti ad infortunio o malore degli stessi portavalori. La garanzia può essere riferita a determinati periodi, avere durata contrattuale o ristretta a singoli viaggi, può avere limiti di orario o di luoghi ed essere estesa al temporaneo deposito presso alberghi, clienti ecc. I portavalori debbono essere indicati nominativamente o appartenere alla stessa sede (intendendo per sede le succursali, le filiali, le agenzie e qualsiasi altra dipendenza dell’azienda), devono avere determinati requisiti e possono usare qualsiasi mezzo di locomozione. La società assicuratrice ha la facoltà di risarcire il danneggiato sia in contanti, per il valore della perdita subita, sia in titoli o divise della stessa specie di quella assicurata; il risarcimento riguardante le cambiali avviene non prima della data di scadenza delle cambiali stesse; per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, infine, vengono risarcite solamente le spese legali all’uopo erogate, ed assicurata la disponibilità dei titoli per il periodo compreso fra la data in cui il danno diventa risarcibile e quella del decreto che dichiara l’inefficacia dei titoli smarriti o rubati.

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