ASSICURAZIONE DEI CREDITI

Tipo voce : Glossario

Attività del ramo crediti delle imprese assicurative, che rientra nel ramo danni. In base alle disposizioni del 1979 del Ministero dell’Industria l’assicurazione dei crediti può essere concessa soloa fronte di crediti di natura commerciale, derivanti da vendite a rate e da contratti di leasing, e di crediti ipotecari e agevolati assistiti da garanzia reale: non è invece possibile effettuare assicurazione di crediti di natura finanziaria. Questa forma di assicurazione presenta riflessi sul merito di credito dell’impresa che ne fa uso. Infatti, se l’impresa beneficia della copertura assicurativa delle perdite eventualmente subite sui propri crediti commerciali, ciò garantisce alla banca erogante un contenimento delle possibili perdite imputabili a insolvenza del debitore dovute a perdite relative alla sua attività commerciale. La copertura assicurativa è generalmente ari al 70-80% del valore del credito. Le compagnie di assicurazione effettuano selezioni e controlli sulle caratteristiche del portafoglio clienti dell’assicurato secondo procedure del tutto simili a quelle dell’istruttoria di fido condotta dalle banche. Una particolare forma di assicurazione dei prestiti è prevista per i finanziamenti all’esportazione ed è effettuata dalla SACE.

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