ASSENZA
Tipo voce : Glossario
Situazione di incertezza sullesistenza di una persona, accertata giudizialmente da parte del Tribunale dellultimo domicilio o dellultima residenza (su istanza dei presunti successori legittimi e di altri interessati) quando la persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dellultima residenza e non se ne hanno più notizie da oltre due anni (art. 49 c.c.). Divenuta esigibile la sentenza che dichiara lassenza, il Tribunale può immettere nel possesso temporaneo dei beni dellassente i presunti eredi (testamentari o egittimi), che, pur potendo amministrare i beni dellassente, non ne acquistano però la titolarità e non possono quindi di regola alienarli. Se lassente ritorna o ne è provata lesistenza, cessano gli effetti della dichiarazione dassenza ed i possessori dei beni devono restituirli; se, invece, è provata la morte dellassente, la successione si apre a favore di coloro che, al momento della morte, erano suoi eredi o legatari. La dichiarazione di assenza, non essendo equiparata alla morte dellassente, non consente il matrimonio dellaltro coniuge (art. 117 comma 3 c.c.).
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