ASSENZA

Tipo voce : Glossario

Situazione di incertezza sull’esistenza di una persona, accertata giudizialmente da parte del Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza (su istanza dei presunti successori legittimi e di altri interessati) quando la persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non se ne hanno più notizie da oltre due anni (art. 49 c.c.). Divenuta esigibile la sentenza che dichiara l’assenza, il Tribunale può immettere nel possesso temporaneo dei beni dell’assente i presunti eredi (testamentari o egittimi), che, pur potendo amministrare i beni dell’assente, non ne acquistano però la titolarità e non possono quindi di regola alienarli. Se l’assente ritorna o ne è provata l’esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione d’assenza ed i possessori dei beni devono restituirli; se, invece, è provata la morte dell’assente, la successione si apre a favore di coloro che, al momento della morte, erano suoi eredi o legatari. La dichiarazione di assenza, non essendo equiparata alla morte dell’assente, non consente il matrimonio dell’altro coniuge (art. 117 comma 3 c.c.).

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