ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Tipo voce : Glossario
Organo collegiale disciplinato dagli artt. 2415- 2418 c.c., per la tutela degli interessi comuni dei creditori in base a obbligazioni emesse da una società per azioni. A norma dell’art.2415, c.c., l’assemblea degli obbligazionisti delibera su: a) nomina e revoca del rappresentante comune; b) modificazioni delle condizioni del prestito; c) proposte di amministrazione controllata e di concordato; d) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo, e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. La convocazione dell’assemblea può avvenire tanto per iniziativa degli amministratori o del rappresentante comune (quando lo ritengano necessario), quanto a richiesta di un numero di obbligazionisti che giunga a rappresentare il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. La disciplina dell’assemblea degli obbligazionisti è quella dell’assemblea straordinaria dei soci. Per la validità della delibera più delicata, vale a dire quella relativa alla modifica delle condizioni del prestito, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentano la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Per la terza convocazione, istituto introdotto per le società quotate dal t.u. della finanza n.58, del 1998, è applicabile la disciplina di cui all’art. 126, del medesimo. La società emittente delle obbligazioni non può partecipare alle deliberazioni per le obbligazione possedute. Le deliberazioni dell’assemblea, regolarmente assunte, vincolano anche gli obbligazionisti assenti o dissenzienti. È sempre possibile impugnare le deliberazioni non conformi alla legge secondo le disposizioni di cui agli artt. 2377 e 2378, c.c. A seguito della riforma Vietti (d.lg. 17.1.2003 n. 6) il nuovo 2415, 3° comma è stato modificato prevedendo che le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. L’organizzazione di gruppo degli obbligazionisti prevede anche la presenza di un rappresentante comune, che può essere scelto anche fra i non obbligazionisti, la cui nomina spetta all’assemblea degli obbligazionisti, e che, in mancanza di tale atto, è nominato con decreto dal presidente del tribunale su domanda degli obbligazionisti (uno o più), o degli amministratori della società. Il rappresentante comune non può essere scelto tra gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice, oltre che tra coloro per i quali operano le cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di sindaco, di cui all’art. 2399 c.c Il rappresentante comune la cui durata in carica è di massimo tre anni, e che non può essere rieletto, deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi degli obbligazionisti nei rapporti con la società ed assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Ha, inoltre, la tutela degli interessi comuni nelle procedure fallimentari riguardanti la società debitrice.
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