ASSEGNO POSTALE

Tipo voce : Glossario

Il correntista postale può disporre del credito del suo conto mediante assegni per pagamenti a favore di terzi e prelevamenti a proprio favore. Gli assegni postali, che trovano la loro regolamentazione principalmente nel d.p.r. 29.3.1973 n. 156 e nel d.p.r. 1.6.1989 n. 256, vengono redatti su moduli predisposti dalle Poste e sono analoghi nella struttura e nella funzione agli assegni bancari. Per quanto non diversamente regolato dalle disposizioni postali, si applicano in genere le norme sui titoli di credito e, per analogia, quelle sull’assegno bancario. Peraltro gli assegni postali sono girabili (cioè trasferibili) al pari di qualsiasi assegno bancario se vidimati (v. assegni postali vidimati) e se recano un’espressa indicazione in tal senso apposta sul titolo dal traente. Negli altri casi sono non trasferibili, servono per disporre pagamenti a favore di un beneficiario designato e possono essere incassati da altri solo per delega, con firma del delegante conosciuta dall’ufficio pagatore o autenticata da notaio. La delega è sempre valida se rilasciata a una banca.

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