ASSEGNO BANCARIO DELLA BANCA D'ITALIA
Tipo voce : Glossario
Titolo di credito all’ordine emesso per conto della Banca d’Italia (che funge da trattaria) da corrispondenti autorizzati (che fungono da traenti) a seguito del versamento di idonea cauzione. Può essere pagato a vista presso qualsiasi filiale della Banca d’Italia (assegno bancario libero) ovvero presso una sola filiale dell’Istituto di emissione (assegno bancario piazzato). Tale assegno (emettibile ai sensi dell’art. 98 sgg. della l.ass., ma di scarso uso) pur avendo la struttura della tratta assolve in realtà alla funzione di un assegno circolare ovvero di un assegno a copertura garantita, a ragione della sicura solvibilità dell’emittente. La Banca d’Italia non assume un’obbligazione cartolare verso il prenditore, potendosi, peraltro, ritenere sussistente in relazione all’affidamento del pubblico, un suo dovere di diligenza la cui inosservanza. Può dar luogo, in caso di mancato pagamento, a eventuale responsabilità extra-contrattuale. Infatti, nel caso dell’assegno bancario libero, il modulo proviene dallo stesso Istituto di emissione il quale lo emetterà sul presupposto dell’esistenza della provvista: nel caso dell’assegno libero piazzato, l’emissione è subordinata all’ulteriore condizione che la filiale trattaria abbia ricevuto la matrice vistata dalla filiale alla quale il corrispondente è aggregato. Ai sensi dell’art. 107 r.d. 1933/1736 tali assegni possono essere emessi anche dai banchi meridionali.
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