ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE

Tipo voce : Glossario

Parlare di articolazione territoriale delle banche come di qualcosa di suscettibile di ingerenza da parte delle autorità di controllo appare non più congruente con gli sviluppi politico-legislativi che hanno interessato il settore creditizio e finanziario dalla metà degli anni Ottanta (con le prime direttive) a oggi. La questione riguarda tanto lo svolgimento di attività in un dato territorio dove non sono aperti sportelli (dove cioè una banca non ha insediata una filiale), quanto l’ampliamento dell’operatività mediante l’apertura di sportelli (v. sportello bancario). L’attività bancaria, nella nozione offerta dall’art. 10 del TUBC, si presenta come attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito, ma soprattutto come attività di impresa. Tale qualificazione è fondamentale per le implicazioni tecnico-giuridiche che da essa discendono e che si risolvono nel riconoscimento dei principi di autonomia e libertà di stabilimento e di esercizio che garantiscono il corretto esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale. Significativa di questo rinnovato stato di cose è tanto la disciplina relativa alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia (v. autorizzazione dell’attività bancaria), che potremmo definire di tipo normativo e conseguentemente aperto; tanto, e soprattutto, l’apertura all’esercizio sul territorio nazionale dell’attività bancaria da parte di banche comunitarie e, seppur a seguito di una procedura parzialmente diversa, da parte di banche extracomunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art.16, del TUBC. Le banche italiane possono quindi esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia. E tanto vale per le banche comunitarie, nel territorio italiano, anche qui senza stabilirvi succursali, dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello stato di appartenenza, in applicazione del principio dell’home country control, ovvero del controllo del paese d’origine rispetto ad attività riconosciute nell’ambito dell’Unione. È necessaria l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza nel caso in cui a richiedere di operare senza succursali sia una banca extracomunitaria. Discorso diverso vale per l’esercizio del credito nell’ambito della cooperazione e, in particolare da parte delle banche di credito cooperativo. Infatti per essere soci di una banca di credito cooperativo, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del TUBC, è necessario risiedere, avere sede, ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. Vi è quindi l’applicazione esclusiva di un criterio territoriale in sede di individuazione dei soci di tali banche, che evidentemente mira a salvaguardare il localismo e a garantire (come dalle risoluzioni della Banca d’Italia relative alle banche di credito cooperativo) l’esigenza che tra il territorio di competenza della banca e l’aspirante socio intercorra un rapporto non occasionale: il territorio deve costituire un centro di interessi per il soggetto che mira a far parte della compagine sociale della banca. Importante e coessenziale al primo è poi il dato relativo alla affermazione del concetto di zona di competenza territoriale delle BCC, ossia del territorio entro cui le banche di credito cooperativo, oltre ad acquisire i soci ed assumere rischi nei confronti della clientela. aprono e trasferiscono succursali. La zona di competenza territoriale ricomprende i comuni ove la banca ha la sede legale e le proprie succursali, oltre che i comuni ad essa limitrofi, fra i quali deve esistere contiguità territoriale. Essa è suscettibile di allargarsi in caso apertura di sedi distaccate, cui può darsi corso qualora la banca abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofiuna rete di rapporti con clientela ivi residente o operante ed abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci. Gli altri requisiti previsti per la modifica della zona di competenza territoriale sono il rispetto della disciplina in materia di coefficienti patrimoniali obbligatori e al dotazione di una struttura organizzativa e di un sistema di controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.

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