ARMONIZZAZIONE FISCALE EUROPEA- IMPOSTE DIRETTE E TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI
Tipo voce : Glossario
L’esistenza di notevoli divergenze nei livelli di imposizione fra i diversi paesi europei ha posto sul tappeto il problema dell’armonizzazione fiscale fin dal momento della nascita della Unione Europea.
1 - Scambi di informazioni. In particolare, il diritto in vigore in materia di imposte dirette è assai limitato e si concretizza innanzitutto nella Direttiva 77/799/CEE del 19.12.1977 sull’assistenza reciproca delle amministrazioni finanziarie in materia di accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Lo scambio di informazioni può essere di tre tipi: su richiesta di un’amministrazione, automatico (in casi definiti di comune accordo fra amministrazioni diverse attraverso la procedura di consultazione prevista dall’art. 9 della Direttiva), spontaneo, nei casi espressamente previsti dall’art. 4, par. 1 - p.e., se l’autorità competente di uno Stato membro ha motivo di presumere che vi sia un’evasione d’imposta grazie a trasferimenti fittizi di profitti all’interno di un gruppo di imprese. Questi scambi di informazioni sono già previsti da molte convenzioni bilaterali in atto fra i paesi membri, il cui contenuto è spesso ispirato all’art. 26 del modello di Convenzione elaborato dall’OCSE. La differenza fondamentale consiste tuttavia nel fatto che la Direttiva impone un obbligo alle amministrazioni degli Stati membri, mentre la mancata applicazione delle disposizioni convenzionali non può essere sanzionata da un organo giurisdizionale.
2 - Imposte dirette. In materia di imposizione diretta il Consiglio ha, inoltre, approvato il 23.7.1990 tre proposte di Direttiva da tempo avanzate dalla Commissione per favorire la cooperazione transnazionale delle imprese.
2.a) Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie. La prima Direttiva approvata, presentata dalla Commissione il 15.1.1969, riguarda l’adozione di un regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie residenti in Stati membri diversi. È infatti evidente che la decisione di un’impresa di costituire una filiale in un altro paese della Comunità è fortemente ostacolata dal fatto che i dividendi che essa è destinata a percepire saranno soggetti, nel paese in cui è residente, all’imposta sulle società e inoltre, nello Stato membro di residenza della filiale a una ritenuta alla fonte, non recuperabile.La Direttiva adottata dal Consiglio prevede in conseguenza, per garantire una neutralità fiscale rispetto alle scelte di investimento, la soppressione della doppia imposizione e delle ritenute alla fonte che incidono sugli utili distribuiti dalla filiale alla società madre residente in un altro Stato membro se questa ha una partecipazione importante nel capitale della società figlia. Il limite della partecipazione ha suscitato notevoli contrasti fra i paesi membri, che sanciscono limiti molto diversi per fondare regimi privilegiati madre-figlia. Lo Stato membro della società madre ha la scelta fra due metodi per eliminare la doppia imposizione, concedendo l’esenzione dei dividendi percepiti dall’imposta sulle società ovvero la detrazione dell’imposta già pagata nel paese di residenza della filiale dall’imposta nazionale. 2.b) Regime fiscale comune per le operazioni di fusione, scissione e conferimento. La seconda Direttiva approvata dal Consiglio, proposta dalla Commissione il 16.1.1969, prevede l’adozione di un regime fiscale comune per le operazioni di fusione, scissione e conferimento fra società appartenenti a Stati membri diversi. Successivamente l’ambito di applicazione di questa proposta è stato esteso per includere anche gli scambi di azioni. L’approvazione di questa Direttiva è di grande rilievo anche per la realizzazione dello Statuto della “società europea”, la cui versione aggiornata è stata approvata dalla Commissione nell’agosto 1989. È chiaro, infatti, che l’esistenza di ostacoli di natura fiscale alle fusioni può pregiudicare gravemente la possibilità di costituire “società europee”, in quanto queste vedranno la luce, in generale, attraverso la fusione di società localizzate originariamente in Stati membri diversi. Per raggiungere l’obiettivo della neutralità fiscale la soluzione comunitaria adottata nella Direttiva si fonda sul principio di differire la tassazione delle plusvalenze conseguenti alla fusione fino al momento della loro effettiva realizzazione. Nel caso di fusione per assorbimento, la società assorbita di uno Stato membro diverrà stabile organizzazione della società assorbente situata in altro Stato membro. Se si ha, infine, una società con più stabili organizzazioni in Stati membri diversi, è possibile adottare per almeno 5 anni il principio della tassazione dell’utile mondiale, ossia di centralizzare la tassazione nello Stato in cui è stabilita la società controllante, deducendo altresì dalla base imponibile dello Stato di domicilio della società madre le perdite delle stabili organizzazioni in altri Stati membri. 2.c) Doppie imposizioni. Procedura arbitrale. La terza decisione adottata dal Consiglio riguarda una convenzione sulla procedura arbitrale, proposta dalla Commissione il 27.12.1977, e prevede l’eliminazione delle doppie imposizioni che si verificano quando una rettifica degli utili di un’impresa da parte dell’amministrazione finanziaria di uno Stato membro non è accompagnata da una variazione corrispondente nello Stato membro dell’impresa associata. Anche in questo caso, infatti, la cooperazione transazionale su scala europea risulterebbe penalizzata rispetto a quanto avviene all’interno di un mercato nazionale. In effetti, ogni Stato membro ha regole proprie in materia di transfer pricing e d’altra parte la procedura di scambio di informazioni nel quadro della collaborazione fra le amministrazioni finanziarie dei diversi Stati membri inevitabilmente aumenterà i casi di modifica unilaterale del livello degli utili con conseguente doppia imposizione. La proposta della Commissione, approvata dal Consiglio il 23.7.1990, prevede l’istituzione di commissioni arbitrali composte di rappresentanti delle amministrazioni fiscali in causa e da esperti indipendenti, che devono essere obbligatoriamente investite della questione se le amministrazioni interessate non pervengono consensualmente a un accordo.
3 -Tassazione del risparmio (rendite finanziarie). La realizzazione di uno spazio finanziario europeo a partire dal 1.7.1990 ha posto in primo piano il problema della tassazione del risparmio. In proposito la Direttiva 88/361/CEE del 24.6.1988, relativa alla liberalizzazione dei movimenti di capitale, prevedeva la presentazione al Consiglio di proposte intese a sopprimere o ad attenuare rischi di distorsioni, di evasione e di frodi fiscali, connessi con la diversità dei regimi nazionali che gravano sugli interessi derivanti dall’impiego del risparmio. La proposta della Commissione, presentata l’8.2.1989, che prevedeva l’introduzione di una ritenuta alla fonte sugli interessi versati sia ai residenti che ai non residenti con aliquota minima del 15% e, parallelamente, il rafforzamento della cooperazione fra le amministrazioni fiscali nazionali è caduta politicamente (anche se formalmente rimane sul tappeto dato che non è stata ritirata dalla Commissione) in quanto si è manifestata una decisa opposizione di alcuni Stati membri, giustificata dalle notevoli divergenze che ancora sussistono tra i regimi di trattamento fiscale degli interessi nei paesi membri. Di fronte a queste difficoltà la Commissione ha avanzato ulteriori proposte in uno spirito costruttivo, volte a promuovere un accordo unanime in seno al Consiglio dei Ministri. Esse si muovono nella direzione di rafforzare la cooperazione fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri al fine di evitare possibilità di elusione dell’obbligo tributario e quindi di distorsioni di natura fiscale nell’allocazione del risparmio. In questo contesto si colloca il Pacchetto fiscale Monti che prevede (i) la regolamentazione del codice di condotta, diretto anzitutto a bloccare tutte le misure nazionali in grado di creare nuove situazioni di concorrenza sleale e successivamente di condurre al graduale smantellamento delle misure di concorrenza fiscale esistenti, (ii) una proposta di direttiva in materia di pagamenti di interessi e royalties fra imprese associate volta a evitare, con l’adozione del principio di tassazione solo nel Paese di residenza dell’impresa beneficiaria, la doppia imposizione su tali flussi di reddito, eliminando così gli onerosi adempimenti amministrativi necessari per il rimborso delle imposte pagate all’estero, e infine (iii) una proposta di direttiva sulla tassazione degli interessi dei non residenti, che si articola nella seguente alternativa: comunicazione obbligatoria all’autorità finanziaria dello Stato di residenza del percettore, da parte dell’autorità dello Stato in cui sono pagati gli interessi, senza sottoposizione degli stessi ad alcuna ritenuta, ovvero applicazione di una ritenuta alla fonte con aliquota minima prefissata senza scambio obbligatorio di informazioni tra i due Paesi.
4 - Fiscalità dei prodotti energetici e riduzioni dell’IVA sui servizi ad alta intensità di manodopera. Sono inoltre in fase di studio una proposta di direttiva in materia di fiscalità dei prodotti energetici e una proposta di direttiva per l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di manodopera, prevalentemente forniti ai consumatori finali su base locale e senza distorsione della concorrenza, al fine di consentire l’incremento dell’occupazione per effetto del prevedibile aumento della domanda di questi servizi come conseguenza della riduzione dei prezzi provocata dalla riduzione dell’IVA.
5 - In materia di scambi di informazioni la direttiva 77/799 (con le modifiche di ordine redazione introdotte dalla direttiva 79/1070/CEE) è stata integrata dalla direttiva 92/12/CEE estendendone le disposizioni all’IVA e alle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, dalla direttiva 2003/93/CE per le tasse sui premi assicurativi (di cui alla direttiva 76/308/CEE) per proteggere meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno. Da ultimo, la direttiva 2004/56/CE relativa alle imposte dirette (imposta sul reddito, imposta sulle società e imposta sul plusvalore) ha cercato di accelerare il flusso di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri per favorire gli Stati membri nel coordinamento delle indagini in materia di frode fiscale transfrontaliera e nell’attuazione di una serie più estesa di procedure per conto di altre autorità.
6 - La direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie è stata modificata e integrata dalla direttiva 2003/123/CE del 22 dicembre 2003. La disciplina è applicata da ogni Stato membro alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione e alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie. Società madre è, almeno, ogni società di uno Stato membro che detiene una partecipazione minima del 20% nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni. La medesima qualificazione è attribuita anche a una società di uno Stato membro che detiene nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20% parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro. La percentuale di partecipazione minimasarà del 15% dal 1°gennaio 2007 e del 10% dal 1°gennaio 2009.
7 - La disciplina comunitaria sul regime fiscale comune per le operazioni di fusione, scissione e conferimento di attivo e scambi di azioni riguardanti società di due o più Stati membri è regolata dalla direttiva 90/434/CEE, del 23 luglio 1990. Una proposta di modifica di questo atto era stata presentata dal Consiglio il 26 luglio 1993 per estendere l’applicazione della direttiva 90/434/CEE a tutte le imprese soggette all’imposta sulle società, qualunque sia la loro forma giuridica e, inoltre, per rendere la nozione di partecipazione conforme a quella di partecipazione minima della direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (v. al 6 che precede). Questa proposta non è accettata ed è stata, quindi ritirata e sostituita con un’altra proposta del Consiglio in data 17.10.2003 che, principalmente, intende aggiornare l’elenco delle società cui si applica la direttiva; evitare che il trasferimento della sede centrale di una società europea o di una società cooperativa europea da uno Stato membro ad un altro faccia sorgere un’imposizione diretta delle plusvalenze; precisare che il regime di riporto d’imposizione della direttiva può essere applicato qualora una società decida di trasformare la sua succursale straniera in filiale;assicurare che i valori dello scambio dei titoli e degli attivi all’atto delle fusioni e delle scissioni transfrontaliere siano calcolati nello stesso modo ai fini dell’imposizione in Stati membri diversi, quando sono da ultimo soggetti all’imposta.
8 - Per la tassazione del risparmio la direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 ha regolato la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. La direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. L’obiettivo della direttiva è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a “beneficiari effettivi” (persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro) siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato. Il mezzo fissato per permettere la reale imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo è lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui pagamenti di interessi. Gli Stati membri devono pertanto adottare le misure indispensabili per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della presente direttiva - cooperazione e scambio di informazioni bancarie - siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi. La direttiva riguarda unicamente l’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed esclude le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative. La data d’entrata in vigore della direttiva 2003/48/CE è stata rinviata dal 1°.1.2005 al 1° luglio successivo dalla decisione 2004/587/CE del Consiglio, del 19 luglio 2004.
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