ARMONIZZAZIONE FISCALE COMUNITARIA- ACCISE
Tipo voce : Glossario
1. Diversamente da quanto proposto per l’IVA, in materia di accise la Commissione europea ha proposto fin dall’inizio il mantenimento del sistema di tassazione nel paese di destinazione e l’adozione di un sistema comunitario di depositi doganali. Queste proposte iniziali della Commissione hanno dato origine a un ampio dibattito, con rilievi critici che investono in particolare il livello armonizzato delle aliquote. In conseguenza, è stato avanzato da parte della Commissione un nuovo piano che mantiene il principio secondo cui la tassazione deve avvenire nel Paese di destinazione attraverso un sistema comunitario di depositi doganali, ma al contempo prevede, conformemente alle richieste avanzate dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, una certa flessibilità delle aliquote, più o meno ampia a seconda dei prodotti, purché non venga messo in discussione il principio dell’abolizione delle frontiere fiscali. La Direttiva in ordine al regime generale delle accise applicabile alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti sottoposti ad accisa è stata approvata dal Consiglio il 23.3.1992 (Direttiva 92/12/CEE). Con d.lg. 26.10.1995 n. 504, è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. La nuova fonte normativa raccoglie, coordina e armonizza le disposizioni in materia con le Direttive comunitarie, per soddisfare le esigenze derivanti dal processo di integrazione europea, tenendo conto, in particolare, della Direttiva 94/74 del Consiglio, che modifica la Direttiva 92/12. La nuova disciplina trova applicazione in relazione all’imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, a quella sugli olii minerali, a quella sul consumo di energia elettrica, a quella sul consumo di gas metano, a quella sul consumo di olii lubrificanti e bitumi. La nuova normativa non si applica, invece, in relazione alle imposte di fabbricazione sui tabacchi e sui fiammiferi (v. imposta di fabbricazione). Per l’applicazione delle accise il legislatore fiscale ha previsto due concetti fondamentali: il concetto di presupposto (la fabbricazione o l’importazione del prodotto soggetto) e quello di esigibilità (l’immissione in consumo del prodotto soggetto).
2. In tema di armonizzazione fiscale europea, per quanto riguarda gli oli minerali, la benzina e il gasolio, è da segnalare la decisione n. 1152/ 2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa col sistema EMCS (ExciseMovements and Control System). L’EMCS ha per obiettivi di consentire la trasmissione elettronica del documento d’accompagnamento istituito con il regolamento (CEE) n. 2719/92 e a migliorare i controlli e di migliorare il funzionamento del mercato interno, semplificando la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e offrendo agli Stati membri la possibilità di controllare in tempo reale la circolazione e procedendo se del caso ai necessari controlli.
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