ARMATORE

Tipo voce : Glossario

Persona fisica o giuridica, pubblica o privata, società o associazione, che assume l’esercizio della nave (art. 265 c. nav.) e la impiega per uno o più viaggi, svolgendo, direttamente o a mezzo di ausiliari, la relativa attività di organizzazione e di direzione, anche se non ha provveduto all’allestimento ed equipaggiamento della stessa. Non occorre che l’armatore sia proprietario della nave, bastando che ne abbia la disponibilità in virtù di un rapporto reale o obbligatorio, né è necessario che operi professionalmente e per un fine di lucro, potendo l’impiego della nave, p.e., avvenire anche per diporto, onde non sempre l’armatore è anche imprenditore. L’armatore, a norma dell’art. 274 c. nav. ed entro i limiti di cui al successivo art. 275, è responsabile dei fatti (illeciti) dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Ai fini di tale responsabilità è previsto un sistema di pubblicità che normalmente si attua, su richiesta dell’armatore o del proprietario della nave, mediante la presentazione della dichiarazione di armatore, la trascrizione di tale dichiarazione nel registro d’iscrizione della nave e, per le navi maggiori, mediante annotazione sul relativo atto di nazionalità. In mancanza di tale pubblicità, si presume armatore, fino a prova contraria, il proprietario della nave.

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