ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO - ABF (Enciclopedia)

Tipo voce : Voci enciclopediche
Categorie:   Regolamentazione e vigilanza  

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è uno strumento stragiudiziale per la soluzione delle controversie in ambito bancario e finanziario. È un sistema da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato ed è detto "stragiudiziale" perché offre una procedura meno complessa e anche più rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Esso è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica: l'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli. In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri: il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'Italia, un membro è designato dalle associazioni degli intermediari ed un altro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Presidente resta in carica per cinque anni, mentre gli altri per tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta. Il regolamento dispone, inoltre, che tutti i componenti debbano possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità ed indipendenza. La composizione di ciascun Collegio deve rispettare i criteri di imparzialità previsti dalla legge e deve assicurare che gli interessi dei diversi soggetti coinvolti siano rappresentati. Ogni Collegio ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di: ricevere il ricorso; attestare se il ricorso è incompleto o irregolare oppure se è stato presentato oltre i termini previsti e darne comunicazione alle parti; ricevere la documentazione fornita dall'intermediario per spiegare la propria posizione (controdeduzioni) insieme ai documenti relativi al reclamo presentato all'intermediario; verificare che la documentazione sia completa e regolare e che l'intermediario abbia rispettato i tempi per l'invio; chiedere alle parti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, se ciò è necessario per la decisione. L’ambito di applicazione dell’organo, non ha limitazioni dal punto di vista soggettivo (può rivolgersi tutta la clientela) , ma dal punto di vista oggettivo, esso può risolvere esclusivamente controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (escludendo, dunque, l’attività di investimento, i contratti di leasing e di factoring) , con un valore non superiore a € 100.000 e che abbiano ad oggetto operazioni e servizi non anteriori al 1 gennaio 2007. La creazione dell'Arbitro Bancario Finanziario è stata prevista dall'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), con la delibera del 29 luglio 2008, ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento. Quest’ultima ha reso disponibile in data 18 marzo 2009 un documento di consultazione, con possibilità da parte di tutti gli interessati di inviare entro il 17 maggio 2009 i propri commenti e le proprie proposte. Al fine di incrementare la possibilità di conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati dell'esistenza di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché dell'esistenza di altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale nelle materie affini, è stato disposto che informazioni sulle controversie arbitrabili dinnanzi all'ABF siano pubblicate sul sito internet dell’organo, che prevede anche un percorso guidato per l'utenza volto ad agevolare l'individuazione dei casi in cui il cliente può adire l'ABF. La stessa Banca d’Italia ha nominato i componenti dei collegi il 14 ottobre 2009, ed il giorno seguente l’ABF è diventato operativo per il pubblico.

La procedura di ricorso all’arbitro bancario finanziario

Analizzando la procedura, c’è da evidenziare che prima di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il cliente deve presentare un reclamo all'intermediario, il quale deve avere al suo interno un apposito ufficio. Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Prima di presentare il ricorso è necessario versare un contributo per le spese della procedura pari a 20 € (rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto in tutto o in parte). Successivamente, il cliente, deve inviare alla Segreteria tecnica competente (ed all’intermediario stesso) , il modulo di ricorso e l’attestazione del pagamento delle spese, per posta o strumenti informatici. Dalla ricezione della comunicazione, l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso. La Segreteria tecnica svolge l'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti. Può, comunque, chiedere alle stesse di fornire ulteriori documenti. Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. Infine, la Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia. Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non fissato, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Non essendo vincolante la decisione dell’ABF, lo strumento utilizzato per garantirne il rispetto da parte dell’intermediario, è la pubblicità dell’inadempimento. Nel caso in cui l’intermediario non adempia o non collabori, infatti, è prevista la pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’organo dove è possibile inoltre visualizzare un elenco aggiornato delle decisioni ordinate per oggetto del ricorso.

Link http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
Bibliografia
ABI (2009), Osservazioni al documento Banca d’Italia su "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", 29 maggio 2009

Redattore: Bianca GIANNINI
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