APPROPRIAZIONE INDEBITA

Tipo voce : Glossario

Delitto previsto dall’art. 646 c.p. che punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni, chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, qualsiasi titolo, il possesso. Presupposto del reato è quindi il possesso, a qualsiasi titolo, del denaro o della cosa mobile altrui (ciò a differenza del furto) e il delitto si consuma quando il possessore compie un atto di disposizione riservato al proprietario. L’elemento psicologico è richiesto nella forma del dolo specifico. Si richiede, infatti, non solo la previsione e la volontà dell’evento come conseguenza della propria azione (art. 43, comma 1, c.p.), ma anche che l’agente abbia operato al fine (il cui raggiungimento non influisce sul perfezionamento del reato) di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato è punibile a querela di parte. Si procede, invece, d’ufficio, allorché ricorra una delle circostanze di cui all’art. 61, n. 11 c.p. (aver commesso il fatto con abuso di autorità o relazioni domestiche, con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità). L’art. 647 c.p., poi, punisce con la reclusione fino a un anno o la multa da lire sessantamila a seicentomila le c.d. appropriazioni minori, e cioè l’appropriazione di cosa smarrita, del tesoro, di cose avute per errore o per caso fortuito. Il reato è perseguibile sempre a querela di parte.

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