APPROPRIAZIONE INDEBITA
Tipo voce : Glossario
Delitto previsto dallart. 646 c.p. che punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni, chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, qualsiasi titolo, il possesso. Presupposto del reato è quindi il possesso, a qualsiasi titolo, del denaro o della cosa mobile altrui (ciò a differenza del furto) e il delitto si consuma quando il possessore compie un atto di disposizione riservato al proprietario. Lelemento psicologico è richiesto nella forma del dolo specifico. Si richiede, infatti, non solo la previsione e la volontà dellevento come conseguenza della propria azione (art. 43, comma 1, c.p.), ma anche che lagente abbia operato al fine (il cui raggiungimento non influisce sul perfezionamento del reato) di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato è punibile a querela di parte. Si procede, invece, dufficio, allorché ricorra una delle circostanze di cui allart. 61, n. 11 c.p. (aver commesso il fatto con abuso di autorità o relazioni domestiche, con abuso di relazioni dufficio, di prestazione dopera, di coabitazione o di ospitalità). Lart. 647 c.p., poi, punisce con la reclusione fino a un anno o la multa da lire sessantamila a seicentomila le c.d. appropriazioni minori, e cioè lappropriazione di cosa smarrita, del tesoro, di cose avute per errore o per caso fortuito. Il reato è perseguibile sempre a querela di parte.