APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI
Tipo voce : Glossario
È un contratto concluso per iscritto tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice avente ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2 dell’art. 3 del d.lg. 17.3.1957 n. 157 (modif. dal d.lg. 25.2.2000 n. 65). Con questo d.lg. è stata recepita la direttiva comunitaria 92/50 con la quale l’istituto è stato dotato di una configurazione autonoma. Alcuni dei suddetti servizi sono definiti “prioritari” (tra i quali si ricomprendono quelli relativi alla progettazione e quelli connessi al terziario avanzato) ed altri “residuali” (come i servizi di trasporto per ferrovia e quelli inerenti il collocamento e reperimento del personale). È importante segnalare che la normativa richiamata si applica ai contratti di servizi nei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono solo a carattere pubblico, come le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici, le regioni, gli enti territoriali o le province autonome. Per quel che concerne gli appalti pubblici di servizi soggetti alla normativa comunitaria, è prevista in 200.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) la soglia oltre la quale si applica la normativa comunitaria. Tale limite è stato fissato precisamente dalla direttiva 97/52, recepita in Italia con il d.lg. 25.11.1999 n. 525. Si ricorda, infine, che la l. 18.11.1998 n. 415 (Merloni ter) ha disposto che, in presenza di appalti misti di lavori e di servizi, si considerano appalti pubblici di servizi quelli i cui lavori hanno una funzione accessoria, inferiore al 50% dell’importo totale.