APPALTO
Tipo voce : Glossario
Contratto con il quale una parte (appaltatore), con organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, assume il compimento di un’opera o di un servizio nei confronti di un’altra parte (appaltante o committente) contro un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). L’organizzazione dei mezzi e il rischio economico dell’appaltatore, normalmente imprenditore, distinguono tale contratto dal contratto d’opera, nel quale la prestazione è eseguita da un soggetto con lavoro prevalentemente proprio (artigiani, professionisti, intellettuali ecc.); l’oggetto, cioè il compimento di un’opera o di un servizio, lo distingue dal contratto di lavoro subordinato. Il corrispettivo può essere stabilito globalmente oppure a misura. Se le parti non lo hanno determinato, si fa riferimento alle tariffe o agli usi e, in mancanza, esso è determinato dal giudice. In base al principio della sopravvenienza, è ammessa la revisione del prezzo, se, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, successivamente alla stipulazione del contratto, variazioni superiori o inferiori al decimo del prezzo complessivo stabilito. In caso di difficoltà di esecuzione dell’opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti e che incidono notevolmente sulla onerosità della prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso. La legge detta regole particolari per il caso di variazioni apportate al progetto originario. Il committente può controllare lo svolgimento dei lavori per accertarne il buon andamento e la corrispondenza alle condizioni stabilite dal contratto, e prima di ricevere la consegna ha diritto di verificare, con il collaudo, che l’opera sia stata bene eseguita. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Dopo l’accettazione dell’opera, la garanzia è limitata ai vizi non riconoscibili o dolosamente taciuti dall’appaltatore. I vizi devono essere denunziati, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scoperta. L’azione contro l’appaltatore è soggetta a prescrizione biennale; una particolare garanzia decennale è stabilita per la rovina di cose immobili. L’appalto è fondato sulla fiducia nella persona dell’appaltatore, il quale, pertanto, senza l’autorizzazione del committente, non può, a sua volta, dare in appalto i lavori (subappalto). Per gli appalti con lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche v. appalto pubblico.