ANTICIPO DI NOLO

Tipo voce : Glossario

Prestito, generalmente pari a un terzo del nolo, concesso da banche o anche da privati all’armatore della nave (o al capitano), che debba far fronte a spese di viaggio o di carico, dietro garanzia dei noli da riscuotersi al porto di sbarco (artt. 519-520 c, nav.). Il contratto di anticipo di nolo, che può comprendere nell’ambito della autonomia contrattuale delle parti le più varie clausole, si stipula tra anticipante (o sovventore), da un lato, e anticipato (o sovvenuto, o sovvenzionato, detto anche, nel caso di anticipo da banca, cliente), dall’altro. L’anticipo viene concesso dietro riconoscimento all’anticipante, che la detrae dalla somma da versare, di una speciale provvigione detta premio o abbuono per interesse e sicurtà, comprensiva degli interessi sulla somma anticipata e del relativo premio di assicurazione. Nelle vendite CIF e DES (v. incoterms) in cui il nolo è dovuto dal venditore dopo l’arrivo della nave nel porto di destinazione, l’anticipo, quando non sia concesso da una banca, viene di regola versato dal venditore e il saldo è pagato dal compratore a destino con deduzione dell’importo dall’ammontare della fattura. Anche nelle vendite FOB, nelle quali il nolo è dovuto dal compratore, si può convenire che il venditore paghi per suo conto l’anticipo di nolo, indicandone l’importo e gli interessi nella fattura.

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