AMMORTAMENTO FISCALE
Tipo voce : Glossario
Limite entro il quale le norme fiscali ammettono la deducibilità nella determinazione del reddito di esercizio delle quote di ammortamento economico. La legge tributaria disciplina gli ammortamenti dei beni aziendali con norme molto più particolareggiate di quanto dispongono gli artt. 2425 e 2426 c.c. In specie, l’art. 67 d.p.r. 22.12.1986 n. 917 stabilisce che le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella G.U., ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l’ammortamento anticipato. La deduzione dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con specifico riferimento ai beni immateriali, stante il disposto dell’art. 68, d.p.r. n. 917 le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi di impresa in misura non superiore a un decimo del costo. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. Speciali regole sono previste per l’ammortamento dei beni devolvibili allo Stato alla scadenza di una concessione. In specie, l’art. 69, d.p.r. n.917 ammette per tali beni, in luogo della deducibilità di quote di ammortamento ordinario,la possibilità di dedurre quote di ammortamento finanziario. In tali casi la quota di ammortamento deducibile deve tenere conto del costo originario dei beni, degli eventuali contributi del concedente, della durata della concessione e degli eventuali incrementi o decrementi dei beni stessi. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di valore unitario non eccedente L. cinquantamila (€ 25, 82). Regole specifiche sono dettate dall’art. 121-bis d.p.r. n. 917 con riguardo ai limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto, utilizzati nell’esercizio di impresa, arti e professioni.