AMMORTAMENTO FINANZIARIO
Tipo voce : Glossario
Beni gratuitamente devolvibili. Ammortamento concesso, in luogo di quello ordinario, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione. L’art. 69, d.p.r. 22.12.1986 n. 917, dispone infatti al primo comma che “per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo degli ammortamenti di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario”. La ratio di questa norma va in specie ricercata nella gratuità della devoluzione del bene al concedente al termine della concessione. La gratuità implica - infatti - la necessità per il concessionario di ammortizzare i capitali investiti negli impianti gratuitamente reversibili. Da qui il ricorso all’ammortamento finanziario, al fine di recuperare la quota del valore originario che annualmente il concessionario perde nell’arco del periodo della concessione. La quota deducibile: “ è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente per il numero degli anni di durata della concessione considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall’esercizio in cui la modifica è stata convenuta” (art. 69, comma 2, citato). In specie, mentre per il calcolo della base ammortizzabile dei beni materiali di cui all’art. 67, il costo è assunto al lordo del contributo, in quanto questo rappresenta una componente del reddito imponibile che non deve influenzare il costo, nel caso dei beni gratuitamente devolvibili, trattandosi di ammortamento finanziario e che deve quindi riguardare l’esposizione in termini di capitale del concessionario, il contributo del concedente deve essere detratto dalla base imponibile. La durata dell’ammortamento finanziario è pari al numero degli anni di durata della concessione. Per quanto riguarda poi il criterio di determinazione delle quote, l’art. 69 fa riferimento al criterio delle quote costanti, salva la deroga che è prevista con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, per le quali è possibile operare l’ammortamento in base alle quote previste nel piano economico finanziario della concessione, quote che possono essere costanti, crescenti o decrescenti. Questa deroga si giustifica in considerazione del fatto che normalmente i primi esercizi sono caratterizzati da elevati costi e limitati ricavi. Allora diventa opportuno un ammortamento a quote crescenti, in modo tale da ridurre l’incidenza degli ammortamenti nei primi esercizi, e da concentrare gli ammortamenti negli ultimi, dove i ricavi risulteranno presumibilmente più elevati. Altra deroga per le imprese concessionarie della costruzione di opere pubbliche è la possibilità di includere nel valore da ammortizzare gli interessi passivi. Questa deroga è stata motivata dall’Amministrazione finanziaria, con Risoluzione ministeriale n. 9150230 del 23.12.1975, per il fatto che “ le società concessionarie devono provvedere alla restituzione dei capitali presi a mutuo mediante rate annuali costanti, comprensive dei relativi interessi, mentre a fronte di tali oneri i proventi della gestione sono inizialmente molto bassi e inferiori alle dette rate annuali crescendo poi solo man mano che si sviluppa l’utenza dell’opera pubblica in concessione”. La “capitalizzazione” degli interessi passivi è perciò prevista per consentire alle imprese predette di ripartire l’incidenza di tali oneri in tutti gli esercizi di durata della concessione, e salvaguardare così la redditività dei primi esercizi, altrimenti compromessa. Beni concessi in locazione finanziaria. Di ammortamento finanziario si parla, ora, anche con riferimento ai beni concessi in locazione finanziaria. Per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 28.12.1995 n. 549, infatti, per i beni in oggetto le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l’ammortamento anticipato.