AMMORTAMENTO DEI TITOLI
Tipo voce : Glossario
Procedura promossa dal possessore legittimo di un titolo di credito all’ordine o dall’intestatario o giratario di un titolo nominativo, i quali, avendo perduto la disponibilità materiale del documento, per distruzione, sottrazione, o smarrimento, possono chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove deve avvenire il pagamento, che sia dichiarata l’inefficacia del titolo. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti, pronuncia con decreto l’ammortamento e tale provvedimento deve essere, a cura del ricorrente, notificato al debitore e pubblicato nella G.U. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, il detentore o il debitore, che abbia già eseguito la prestazione, possono proporre opposizione avverso il decreto di ammortamento, nel qual caso si svolge un vero e proprio giudizio, con il contraddittorio di tutti gli interessati, per l’accertamento delle rispettive ragioni. Se, invece, nel termine predetto non è proposta opposizione, il decreto emesso dal presidente acquisterà efficacia esecutiva, onde chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere il pagamento od ottenere un duplicato del titolo se quest’ultimo era stato emesso in bianco o non era ancora scaduto. Il procedimento descritto non si applica per i titoli al portatore, per i quali il possessore può solo denunciare all’emittente la sottrazione o lo smarrimento del titolo, fornendogli le prove di tali fatti e della sua legittimazione, per ottenere la prestazione una volta decorso il termine di prescrizione (art. 2006 c.c.). Tuttavia, alcune leggi speciali ammettono anche per taluni titoli al portatore la procedura di ammortamento, che ricalca, nelle sue grandi linee, quella prevista per i titoli all’ordine: così la 1. 30.7.1951 n. 948 stabilisce che i libretti di deposito bancario e di risparmio al portatore sono ammortati mediante decreto del giudice, non seguito da opposizione, previa denuncia fatta all’istituto emittente contenente le notizie necessarie per l’identificazione del titolo. Per gli assegni circolari e i vaglia non trasferibili non v’è procedura di ammortamento: il prenditore denuncia alla banca emittente lo smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo e trascorsi venti giorni per l’assegno circolare e quindici giorni per il vaglia, la banca è tenuta al pagamento.