AMMORTAMENTO
Tipo voce : Glossario
1.-Procedimento contabile con cui si ripartisce in più esercizi un costo pluriennale, ovvero, in generale, il valore di carico delle immobilizzazioni materiali e immateriali (v. immobilizzazioni). Ha lo scopo di misurare la loro perdita di valore, inevitabile col tempo, e il loro contributo alla gestione, oltre che di accantonare contabilmente risorse finanziarie per il recupero del costo dell’investimento finanziato con mezzi propri o mezzi di terzi. Per altre accezioni specifiche del termine “ammortamento” v. ammortamento dei titoli, ammortamento del debito pubblico, ammortamento di un prestito, ammortamento finanziario, ammortamento fiscale. 2.-L’art. 2426 c.c., n.2 prescrive che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”, cioè alla vita utile, un concetto coincidente con la vita (media) economica, il periodo in cui, con utilizzo e manutenzione normali, si prevede che il manufatto resterà efficiente anche economicamente, cioè in grado di dare prestazioni in quantità, qualità e costo considerati soddisfacenti (v. vita). Tale nozione tiene conto anche dell’obsolescenza tecnica. La durata della vita utile è rimessa all’apprezzamento del contabile, salvo che per i costi di impianto e di ampliamento, le spese di ricerca e pubblicità, l’avviamento, per i quali è fissato un periodo massimo di cinque anni. Per l’avviamento è tuttavia consentito l’ammortamento in un periodo di durata superiore, purché non sia superiore alla durata della sua utilizzazione e purché ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa (art. 2426, nn.5 e 6 c.c.). 3.-Si possono seguire diversi criteri per la determinazione delle quote di ammortamento, ovvero nell’adozione dei coefficienti da applicare ai valori da ammortizzare. Il criterio sistematico più seguito in Italia è quello matematico rigido a quote costanti, che consiste nel suddividere il valore del bene da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. Se si prevede di utilizzare il bene in misura diversa nei diversi esercizi, si possono applicare, secondo il caso, altri criteri sistematici di ammortamenti a quote crescenti o a quote decrescenti prefissate. Criteri elastici non sistematici, detti logici, lasciano la determinazione anno per anno dell’ammontare delle quote. Questi procedimenti vanno contro la sistematicità dell’ammortamento, costituendo di fatto una modifica da un anno all’altro dei coefficienti. L’art. 2426 n. 2 c.c. prescrive che le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa. 4.-Ci sono due forme di contabilizzazione degli ammortamenti. La prima è la rettifica indiretta che consiste nel portare le quote annuali in aumento di un fondo di ammortamento iscritto nel passivo dello stato patrimoniale e nel lasciare immutato nell’attivo il valore storico dell’immobilizzazione. La seconda, attualmente adottata in Italia, porta la quota di ammortamento di competenza dell’anno in diretta diminuzione del valore residuo dell’immobilizzazione da ammortizzare alla fine dell’esercizio precedente.