AMMISSIONE AL PASSIVO

Tipo voce : Glossario

Atto mediante il quale il creditore, nel corso di. una procedura fallimentare, chiede al giudice delegato il riconoscimento del proprio credito al fine di partecipare alla ripartizione dell’attivo susseguente alla liquidazione del patrimonio del fallito (v. liquidazione dell’attivo). La domanda produce gli stessi effetti di qualsiasi altra domanda giudiziale e, per gli atti che non possono essere compiuti durante il fallimento, impedisce la decadenza dai termini. Deve contenere il nome e cognome del creditore, l’indicazione del titolo da cui il credito deriva e l’ammontare del credito stesso, oltre che la indicazione dei documenti giustificativi. Se proposta successivamente al decreto che dichiara chiuso ed esecutivo lo stato passivo (v. accertamento del passivo), e comunque prima del riparto finale, la domanda dicesi tardiva e dà luogo a uno speciale procedimento, dato che il giudice deve convocare il ricorrente e il curatore in un’apposita udienza, nel corso della quale, se il curatore non contesta l’ammissione, e se il giudice la ritiene fondata, il credito viene ammesso al passivo; in caso contrario si procede all’istruzione della causa.

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