AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI BANCHE
Tipo voce : Glossario
Istituto disciplinato dagli artt. 70 e segg. del TUBC. L’amministrazione straordinaria comporta lo scioglimento degli organi della banca, ai quali si sostituiscono uno o più commissari straordinari (v. commissario straordinario) assistiti da un comitato di sorveglianza. In virtù della riforma dell’art. 71 del TUBC intervenuta a seguito dell’entrata in vigore del d.lg. 4.8.1999 n.342, (recante modifiche al TUBC), il legislatore ha introdotto una previsione circa i requisiti di onorabilità degli organi dell’amministrazione straordinaria Con l’aggiunta di un 6° comma all’art. 71 si stabilisce che “agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell’art. 26”. Pertanto anche gli organi dell’amministrazione straordinaria devono possedere requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’art.17, comma 3, della l. 23.8.1988 n.400. Discussa è la natura giuridica: da chi la considera come una sanzione amministrativa contro comportamenti illegittimi si passa (attraverso varie altre interpretazioni: provvedimento cautelare a tutela dei creditori; provvedimento integrativo della capacità dell’ente) a chi vi vede uno strumento per risanare l’impresa creditizia in crisi. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della banca quando: a) risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l’attività delle banche; b) siano previste gravi perdite di patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi dall’assemblea straordinaria (art.70 TUBC). A seguito del decreto ministeriale, le funzioni degli organi della banca sono sospese e, a norma dell’art. 73 TUBC, i commissari devono prendere in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale. I commissari (art. 72) provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. L’amministrazione straordinaria dura per il periodo massimo di un anno, eccezionalmente prorogabile di altri sei mesi(art. 70 comma 5) e può concludersi con il superamento della situazione di crisi e la ricostituzione degli organi della banca (art.75) oppure con la liquidazione coatta della medesima. Al termine delle loro funzioni i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza devono redigere separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia, la quale cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella G.U. I commissari devono altresì redigere il bilancio di chiusura dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, TUBC, la chiusura dell’esercizio in corso alla data dell’amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. Tale bilancio è soggetto all’approvazione della Banca d’ Italia. È dubbio se possa essere impugnato. Da segnalare, tra l’altro, la sospensione dei pagamenti di cui all’art. 74 TUBC La Banca d’Italia, fatto salvo quanto detto a proposito della normale procedura di amministrazione straordinaria, agli artt. 70 e sgg. TUBC, può attivare la cosiddetta gestione provvisoria, istituto previsto all’art. 76 del TUBC e riformato dal d.lg. 4.8.1999, n 342, già citato. Infatti qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, la Banca d’Italia appunto può disporre, nei casi indicati all’art.70, comma 1, che uno o più commissari assumano la gestione provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. A tale disposizione consegue la sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo. È previsto che possano essere nominati amministratori anche funzionari della Banca d’Italia. Anche in questo caso i commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore ai due mesi. Qualora, durante questo periodo di 2 mesi, intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell’art. 70, comma 1, i commissari, subentrati agli organi medesimi a seguito dell’inizio della gestione provvisoria, assumono le attribuzioni del commissario provvisorio fino all’insediamento degli organi straordinari e all’avvio della ordinaria procedura dell’amministrazione straordinaria