AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA
Tipo voce : Glossario
1.-La Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (d.lg. 8.7.1999 n. 270, c.d. Prodi-bis) ha sostituito la normativa del 1979 (d.l. 30.1.1979 n. 26 conv. con modif. inl. 3.4.1979 n. 95, c.d. legge Prodi) sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. I requisiti per l’ammissione alla procedura e i tempi di accertamento e di dichiarazione dello stato di insolvenza e di autorizzazione all’esecuzione del piano di ristrutturazione sono stati modificati dal d.l. 23.12.2003 n. 347, conv. in l. 18.2.2004 n. 39 e dal d.l. 29.11.2004 n. 281, conv. in l. 28.1.2005 n. 6, dopo la crisi Parmalat. Pur nella sua novità, continua a trattarsi di una procedura concorsuale di natura prevalentemente amministrativa la cui esclusiva finalità è rappresentata dalla conservazione del patrimonio “produttivo” dell’impresa insolvente (art. 1). Il d.lg. 270/1999 ha esteso l’ambito di applicabilità della procedura anche alle imprese individuali (art. 2), rinviando, ai fini di determinare l’ambito di applicabilità della procedura, alle “imprese soggette alle disposizioni del fallimento”. Presupposti per l’assoggettabilità alla procedura, secondo le più recenti disposizioni, sono, congiuntamente, il fatto che l’impresa, singolarmente o come gruppo costituito da almeno un anno, presenti i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, anche in cassa integrazione, in numero non inferiore a cinquecento da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro. 2.-Quando un’impresa assoggettabile ad amministrazione straordinaria sia insolvente, tale stato viene dichiarato con sentenza dal tribunale del luogo ove l’impresa ha la sede principale. La legittimazione attiva spetta agli stessi soggetti individuati dall’art. 6 l. fall. per la dichiarazione di fallimento. Prima della dichiarazione, il tribunale deve convocare in camera di consiglio, oltre all’imprenditore, il ricorrente e il Ministro delle attività produttive, che può designare un delegato o far pervenire un parere scritto. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il tribunale nomina il giudice delegato e uno o tre (nei casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura) commissari “giudiziari” in conformità delle indicazioni del Ministro delle attività produttive o anche autonomamente, se l’indicazione non è pervenuta tempestivamente; ordina all’imprenditore di depositare in cancelleria, entro due giorni, le scritture contabili e i bilanci; dà avvio al procedimento per la verificazione dello stato passivo fissando il termine per la presentazione delle domande e la data dell’udienza in cui si procederà all’accertamento dello stesso. Sempre in questa fase viene, inoltre, stabilito se la gestione dell’impresa debba essere lasciata all’imprenditore o debba essere affidata al commissario giudiziale (art. 8, lett. f, Prodi-bis). Contro la sentenza può essere proposta opposizione nel termine di trenta giorni, sostanzialmente secondo la stessa disciplina che vale per l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Organi della procedura, durante questa fase, sono il tribunale, il giudice delegato e il commissario giudiziale. Nel sistema della nuova normativa Prodi-bis la valutazione della sussistenza delle condizioni per l’ammissione alla procedura individuate dall’art. 27 d.lg. 8.7.1999 n. 270 (e cioè “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali” o attraverso la cessione dei complessi aziendali o attraverso la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa) spetta al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza: se la valutazione è positiva questo pronuncerà con decreto l’apertura della procedura, che, quindi, diversamente che in passato, non spetta più all’autorità amministrativa (art. 30). In seguito alle modifiche introdotte dal d.l. 23.12.2003 n. 347 e succ. modif., anche l’impresa può richiedere, con istanza motivata, al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme della ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’art. 27, 2° comma lett. b) del d.lg. 8.7.1999 n. 270.3.-Spetta al commissario giudiziale depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, una relazione che deve contenere, oltre ad un’indagine sulle cause dell’insolvenza, una valutazione motivata sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 27. Si perviene, così, alla fase successiva dell’amministrazione straordinaria in senso proprio, caratterizzata, nel momento iniziale, dalla predisposizione, ad opera del commissario straordinario nominato dal Ministero dell’Industria, di un programma che illustri le modalità attraverso le quali si renda possibile la realizzazione dell’obbiettivo della conservazione del patrimonio produttivo, attraverso uno dei due percorsi alternativi delineati dall’art. 27 d.lg 270/1999: la cessione ai terzi dei complessi aziendali ovvero la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa. Il programma deve essere presentato dal commissario straordinario all’autorità di vigilanza entro sessanta giorni dall’apertura dell’amministrazione straordinaria. Il ministero autorizza con decreto l’esecuzione del programma, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il programma autorizzato può essere modificato, durante la sua esecuzione, dall’autorità di vigilanza, su richiesta del commissario. Può essere, altresì, disposto il passaggio da uno all’altro degli indirizzi alternativi previsti dall’art. 27 d.lg 270/1999. 4.-Dopo l’approvazione, il commissario straordinario deve provvedere all’attuazione del programma presentando, ogni tre mesi, all’autorità di vigilanza una relazione sull’andamento dell’attività d’impresa e sull’esecuzione del programma. Per quanto riguarda la liquidazione dell’attivo, il legislatore non impone un sistema rigido limitandosi a prevedere, tra l’altro, che la vendita di singoli beni o di complessi di beni deve essere preceduta da una stima e che l’alienazione dei beni dell’impresa insolvente debba avvenire in conformità con quanto previsto dal programma autorizzato ed essere effettuata “con forme adeguate alla natura dei beni” (art. 62, comma 1 d.lg 270/1999). Nel corso della procedura, in qualunque fase della stessa, il commissario può procedere alla distribuzione di acconti a tutti i creditori o ad alcune categorie soltanto. È sempre possibile la conversione in fallimento della amministrazione straordinaria sia nel corso della procedura, che al termine della stessa. Nel primo caso la conversione è richiesta dal commissario oppure è disposta d’ufficio, quando risulti che l’amministrazione straordinaria “non può essere utilmente proseguita” (art. 69, comma 1). Al termine della procedura la conversione in fallimento avrà luogo, invece, quando, alla scadenza dei programmi alternativamente previsti dall’art. 27 d.lg 270/1999, si constati che questi non abbiano avuto successo. Per converso, è possibile anche il passaggio dal fallimento all’amministrazione straordinaria (art. 35 d.lg 270/1999). La chiusura dell’amministrazione straordinaria ha luogo per mancanza di domande di ammissione al passivo (art. 74, comma 1, lett. a), sia per il recupero da parte dell’imprenditore della capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 74, comma 1, lett. b d.lg 270/1999), sia, infine, nel caso di adozione del programma di cessione dei beni aziendali, l’integrale pagamento dei creditori ammessi al passivo (art. 74, comma 2 d.lg 270/1999).